SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI – ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI – INTESA STATO-REGIONI DEL 25 NOVEMBRE 2007
SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI – ASSENZA DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI – INTESA STATO-REGIONI DEL 25 NOVEMBRE 2007
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007 l’intesa siglata tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. In particolare, il provvedimento sancisce che, tra le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi, a causa dell’assunzione anche solo sporadica di sostanze stupefacenti rientrano, tra le altre, le attività di trasporto e quelle riconducibili agli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, come riportato dall’Allegato I del provvedimento in oggetto.
Al riguardo l’art. 4 dell’intesa prevede che il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all’espletamento delle mansioni di cui sopra, indipendentemente dal rapporto di lavoro, debba provvedere a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari necessari per verificare l’assenza dell’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Lo stesso datore di lavoro ha, di norma, l’obbligo di far sottoporre i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio ai suddetti accertamenti sanitari, con periodicità annuale, dal medico competente, indicando altresì la data ed il luogo ove si svolgerà il relativo accertamento.
Dopo un primo test di screening in cui sia stata evidenziata la positività del lavoratore, con conseguente giudizio di inidoneità temporanea allo svolgimento delle mansioni a rischio anche nei confronti di terzi, lo stesso lavoratore dovrà essere inviato presso il SERT (servizio per le tossicodipendenze) della ASL competente per territorio.
A seguito di ulteriori accertamenti effettuati dal SERT o altre strutture sanitarie competenti che abbiano constatato lo stato di tossicodipendenza, il lavoratore interessato dovrà essere sottoposto ad una terapia di recupero.
Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga alla prima richiesta di accertamenti medici, l’organo sanitario competente, entro dieci giorni, deve disporre un nuovo controllo. In presenza di un ulteriore rifiuto senza giustificato motivo, il datore di lavoro ha l’obbligo di far cessare lo svolgimento delle mansioni a rischio e di adibire il lavoratore a mansioni diverse con l’applicazione della disciplina normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo cui appartiene, fino a che non venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.
Al lavoratore che non si sottoponga al controllo sanitario saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 93, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 626/94 che prevede l’arresto fino a quindici giorni o un’ammenda da centotre Euro a trecentonove Euro.
Diversamente, al datore di lavoro che non impedisca l’espletamento delle mansioni a rischio, saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 125 comma 4 del DPR n. 309/90 così come modificato dall’art. 27 del D.Lgs. n. 758/94, che prevede l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da cinquemilacento euro a venticinquemilaottocento euro.
In ogni caso la sospensione, sia nell’eventualità in cui il lavoratore rifiuti di sottoporsi al relativo accertamento, sia nella circostanza in cui sia stata accertata la tossicodipendenza, fa mantenere in capo al lavoratore assunto a tempo indeterminato il diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita, fino ad un massimo di tre anni, ex art. 124, comma 1, DPR n. 309/90 e art. 83 del Ccnl dell’edilizia.
Infine, relativamente alle procedure diagnostiche medico legali, fino all’approvazione dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dovranno essere applicate le procedure stabilite nel DM 12 luglio 1990, n. 186.
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