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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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30.10.2020 - lavori pubblici

DECRETO SEMPLIFICAZIONI E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO – IL MIT CHIARISCE PER L’OBBLIGO DI NOMINA CONTA IL VALORE STIMATO DELL’APPALTO E NON L’IMPORTO DI CONTRATTO

Il servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture ha espresso un parere (parere del Mit n. 718/2020) in tema di nomina del Collegio Consultivo Tecnico previsto obbligatoriamente per i contratti sopra soglia comunitaria dall’articolo 6 del Dl 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e confermato in sede di conversione con la legge 120/2020. In particolare, il Mit, ha risposto al quesito se l’obbligo di nomina debba, o meno, essere inteso con riferimento alla base d’asta dell’appalto o all’importo di aggiudicazione.
Il quesito pone la questione della corretta configurazione dell’obbligo della costituzione del collegio. In particolare, viene chiesto «se la costituzione del collegio consultivo tecnico (…) sia da applicare obbligatoriamente anche a lavori pubblici che seppur superiori alla soglia comunitaria come base d’asta divengono poi inferiori a seguito del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara». Il riferimento da considerare, si legge nel quesito è quello del concreto valore stimato dell’appalto e non il valore “teorico” posto a base di gara.
La risposta si focalizza, infatti, sulla distinzione tra «tra valore stimato degli appalti e importo a base d’asta».
Il Mit rammenta che l’espressione «importo massimo stimato come valore contrattuale dell’appalto» dell’articolo 35, comma 4 del Codice si riferisce al valore stimato di un appalto pubblico. Questo valore è diverso dalla base d’asta «che a sua volta si compone dell’importo a base d’asta soggetto a ribasso e dell’importo a base d’asta non soggetto a ribasso. Mentre, il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di valutare l’eventuale superamento della soglia comunitaria “è quello derivante dalla somma dell’importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti».
Per determinare «il valore stimato dell’appalto, all’importo a base d’asta devono esser aggiunti – eventualmente – opzioni, rinnovo, premi e pagamenti». Si tratta, in sostanza, del valore complessivo dell’appalto fondamentale «soprattutto per individuare la corretta procedura da seguire nell’aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia), nonché per verificare gli obblighi previsti” in tema di programmazione “dall’art. 21 del Codice». E questo importo, conclude il parere, «è anche quello che deve essere indicato in occasione di richiesta del CIG, nonché, a seguito della recente novella, ai fini della nomina del collegio consultivo tecnico».
Pertanto, in base a quanto chiarito, la risposta al quesito è negativa, «in quanto l’importo di aggiudicazione non incide sull’applicazione della norma».

Si rammenta che il collegio consultivo tecnico costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso, più volte previsto dalla legislazione in tema di appalti ed ora, con i provvedimenti emergenziali, reso obbligatorio «fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50» (articolo 6, comma 1, della legge 120/2020).
La norma pone termini e adempimenti perentori al Rup prevedendo, in dettaglio, che la costituzione del collegio consultivo avvenga «prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data», con compiti in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica e funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Il collegio, inoltre, è obbligatorio anche per i contratti la cui esecuzione risulti già avviata al 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del Dl 76/2020). In questo caso, il collegio doveva essere nominato «entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data».
L’organo collegiale è facoltativo, invece, negli altri casi di appalti sotto-soglia e/o per funzioni deflattive del contezioso anche afferenti le fasi che precedono la predisposizione degli atti di gara e per potenziali contenziosi relativi alla fase di gara. Una sorta, quindi, di funzione di supporto per i Rup.

 

In allegato:

Paere MIT 718_2020

 

 

 

 


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