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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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09.10.2020 - lavoro

INPS – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE – ACCESSO ALL’INDENNITÀ NASPI – CIRCOLARE 29 SETTEMBRE 2020, N. 111

Come già comunicato con Newsletter-27-del-29-08-2020, l’articolo 14 del Decreto Legge n. 104 del 2020 ha disposto la proroga della preclusione dell’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi, e la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (v. Newsletter-32-del-03-10-2020) introdotti dal medesimo Decreto.

Allo stesso modo, il Decreto ha precluso ai datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevedendo altresì che restino sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

La norma prevede, peraltro, che le preclusioni e le sospensioni di cui sopra non trovano applicazione, tra le altre, nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

La disposizione in argomento, infine, prevede espressamente che ai suddetti lavoratori, che cessano il rapporto di lavoro aderendo al predetto accordo collettivo aziendale, è comunque riconosciuta l’indennità di disoccupazione NASpI di cui all’articolo 1 del D. Lgs. n. 22 del 2015.

In relazione alle previsioni sopra esposte, con la circolare 29 settembre 2020, n. 111, l’INPS ha chiarito che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

Allegato:

INPS Circolare numero 111 del 29-09-2020

 

 

 

 


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