Servizio Autotrasporto - referente: rag. Enrico Massardi
Tel. 030.399133 - Email: enrico.massardi@ancebrescia.it
09.10.2020 - trasporti

REGIONE LOMBARDIA – NUOVE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 2020

Facendo seguito alle precedenti NEWS di ANCE Lombardia, in materia di misure regionali per la riduzione dell’inquinamento atmosferico e, in particolare, alla circolare Prot. n. 827/PB/ap/sc del 9 settembre 2019, si informa che sul Bollettino Ufficiale n. 40, Serie Ordinaria, del 1° ottobre, è stata pubblicata la DGR n. 3606 del 28 settembre 2020 recante “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all’emergenza sanitaria da COVID-19”.

Il provvedimento stabilisce le nuove limitazioni della circolazione di veicoli inquinanti, in attuazione della L.R. 24/2006, e modifica e sostituisce, a far data dall’11 gennaio 2021, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti dall’Allegato 1 della D.G.R n. 2055 del 31/7/2019. Le limitazioni possono essere riassunte nella tabella seguente:

 

Tipi di Veicoli

Tempistiche delle limitazioni Ambito di applicazione
Autoveicoli (art. 47 del Codice della Strada, ad eccezione della categoria M3 – di tipo urbano, interurbano e suburbano usati per il TPL) Euro 0 benzina e diesel; Euro 1 diesel; Euro 2 diesel ed Euro 3 diesel Dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dal lunedì al venerdì (non festivi), dalle ore 7.30 alle ore 19.30 Euro 0 benzina e diesel, Euro 1, 2 diesel le limitazioni si applicano nei Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2 (ex DGR 2578/14)
Euro 3 le limitazioni si applicano nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2, come definite dalla DGR n. 2578/14
Autoveicoli (art. 47 del Codice della Strada, ad eccezione della categoria M3 – di tipo urbano, interurbano e suburbano usati per il TPL) Euro 4 diesel A far data dall’11 gennaio 2021, dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i seguenti autoveicoli Euro 4 le limitazioni si applicano nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla DGR n. 2578/14
Motoveicoli e ciclomotori (art. 47 del Codice della Strada) a due tempi euro 0 ed euro 1 Per motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 0 la limitazione è permanente (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, 24 ore su 24) Euro 0 le limitazioni si applicano a tutto il territorio regionale
Per motoveicoli e ciclomotori a due tempi euro 1, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, dal lunedì al venerdì (non festivi), dalle ore 7.30 alle ore 19.30 Euro 1 le limitazioni si applicano ai Comuni in Fascia 1
Autobus di categoria M3 (art. 47 del Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL Euro 0, 1 e 2 diesel La limitazione è permanente La limitazione si applica a tutto il territorio regionale

Le limitazioni si applicano ai sensi dell’art.13, comma 3, della L.R. 24/06, all’intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l’esclusione:

1) delle autostrade;

2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con D.G.R. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti 1) e 2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci (nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto e comunque fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km (campo V.5 carta circolazione) sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
  • i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
  • veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
  • veicoli di pronto soccorso sanitario;
  • scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  • veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  • autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
  • veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Il provvedimento prevede anche delle deroghe all’applicazione delle limitazioni che riguardano:

  • veicoli aderenti al Progetto Move-In, secondo le modalità previste dall’allegato 2 del provvedimento;
  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Infine, si evidenzia che a far data dall’11 gennaio 2021, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, scatteranno le procedure per l’attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, come riportate dall’allegato 4 del provvedimento (Criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione del nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano).

 

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941