IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE E DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE-FOTOVOLTAICA O EOLICA – ALIQUOTA IVA APPLICABILE. (Risoluzione n. 269/E del 27/9/07)
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE E DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE-FOTOVOLTAICA O EOLICA – ALIQUOTA IVA APPLICABILE IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE E DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE SOLARE-FOTOVOLTAICA O EOLICA – ALIQUOTA IVA APPLICABILE
(Risoluzione n. 269/E del 27/9/07)
Alle cessioni di impianti termici ad energia solare o eolica si applica l’aliquota IVA in misura pari al 10%, di cui al n. 127-quinquies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972, indipendentemente dalla qualifica soggettiva dell’acquirente, in virtù dell’idoneità della struttura a produrre calore-energia.
Diversamente, le cessioni di beni finiti, forniti per la costruzione di tali impianti, beneficiano dell’aliquota IVA agevolata del 10%, di cui al n. 127-sexies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972, a condizione che l’utilizzatore finale rilasci al venditore una dichiarazione, dalla quale risulti che i singoli componenti verranno effettivamente impiegati per la costruzione dell’impianto di riscaldamento.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 269/E del 27 settembre 2007, in risposta ad un’istanza d’interpello formulata da un’impresa in merito al trattamento IVA applicabile alle cessioni di interi impianti o di singoli strumenti, volti alla trasformazione dell’irradiazione solare in energia termica per il riscaldamento degli edifici.
In tal ambito, l’Amministrazione finanziaria, precisando le modalità di corretta applicazione del tributo a seconda che la cessione abbia ad oggetto l’intera apparecchiatura oppure singole componenti finalizzate alla realizzazione dell’impianto di climatizzazione, ha chiarito che l’aliquota IVA agevolata del 10% si applica:
A) alla cessione di impianti idonei alla produzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica o eolica (n. 127-quinquies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972), a prescindere dalle caratteristiche soggettive dell’acquirente, che può essere indifferentemente sia un’impresa commerciale che un consumatore finale.
In tale ipotesi, infatti, l’agevolazione è concessa in considerazione della specifica tipologia del bene ceduto, in quanto idoneo a soddisfare l’interesse generale alla produzione di energia pulita (Cfr. anche R.M. n.2/E/2000);
B) alla cessione di beni finiti [1], escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dell’impianto solare termico (n. 127-sexies della Tab. A, parte III, del D.P.R. 633/1972), a condizione che:
– l’acquirente sia un’impresa installatrice o costruttrice degli impianti termici ad energia solare-fotovoltaica o eolica;
– l’acquirente,qualora sia l’utilizzatore finale,renda un’apposita dichiarazione al venditore, dalla quale risulti che i componenti acquistati sono destinati ad essere utilizzati per l’installazione o costruzione di tali impianti di riscaldamento.
In conclusione, con la citata R.M. n.269/E/2007, è stato chiarito che l’aliquota IVA agevolata del 10% spetta unicamente per le cessioni concluse nell’ultima fase di commercializzazione del bene, non operando, invece, se la cessione interviene nei confronti di un soggetto operante nelle fasi intermedie di vendita (ad es. grossisti, distributori ecc.), con la conseguente applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 20%.
[1] In relazione all’ipotesi specifica analizzata dalla R.M. n.269/E/2007 vengono espressamente definiti come beni finiti quelli che si trovano nell’ultima fase della commercializzazione, essendo stato ultimato il processo produttivo, o quelli acquistati per essere direttamente utilizzati per la costruzione dell’impianto
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