MINISTERO DELLA SALUTE – COVID-19 – AGGIORNAMENTO MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – ORDINANZA 21 SETTEMBRE 2020
Il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 21 settembre 2020, l’Ordinanza 21 settembre 2020 riguardante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, il Ministero, con l’Ordinanza in commento, interviene sulla precedente Ordinanza del 12 agosto 2020 (v. Newsletter 27 del 29 08 2020), estendendo l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico anche ai cittadini provenienti da alcune regioni della Francia, ossia Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra.
Pertanto, alla luce di tale modifica, ai cittadini che, nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale, presso l’azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento, le persone sono sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Per i territori della Francia diversi da quelli summenzionati restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 (cfr. documento Ance dell’8 settembre dal titolo “Covid-19 – DPCM 7 settembre 2020”).
Inoltre, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negli Stati e territori di seguito indicati si applica la disciplina seguente:
a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco B dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 (articoli 5 e 6 del citato DPCM);
b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 (articoli 5 e 6 del citato DPCM).
L’ordinanza produce effetti dal 22 settembre, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.
Allegato:
MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 21 SETTEMBRE 2020
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