Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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11.09.2020 - lavoro

COVID-19 – SMART-WORKING E CONGEDI AI LAVORATORI IN CASO DI QUARANTENA DEI FIGLI – DECRETO LEGGE N. 111 DELL’8 SETTEMBRE 2020

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 dell’8 settembre 2020, il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il Decreto, entrato in vigore il 9 settembre 2020, introduce alcune previsioni di interesse dei datori di lavoro, riguardanti il lavoro agile e il congedo straordinario per i genitori, durante l’eventuale periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

In particolare, l’art. 5 del Decreto in commento prevede che un genitore lavoratore dipendente possa svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Soltanto nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. Per tali periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Tale beneficio può essere fruito per periodi antecedenti al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa stabilito.

Viene specificato che per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui sopra, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, non appena emanati dai competenti Istituti.

 

 


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