INPS – CIGO PER COVID19 – DECRETO AGOSTO – PRIMI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO – MESSAGGIO 21 AGOSTO 2020, N. 3131
Il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, innova l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Principali novità introdotte
Il decreto, in particolare, rimodula gli interventi per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e in deroga, e collega all’ammissione dell’impresa ai suddetti trattamenti l’obbligo di versamento di un contributo addizionale a carico delle aziende che vi ricorrono.
Nuova durata dell’intervento di CIGO per CoViD19
Il primo intervento degno di essere segnalato riguarda la durata massima del trattamento di Cassa connesso alla causale derivante dalla situazione epidemiologica.
Per effetto della nuova previsione normativa, a decorrere dallo scorso 12 luglio, i datori di lavoro possono chiedere ulteriori 18 settimane di Cassa Ordinaria da fruire entro il prossimo 31 dicembre 2020.
Nel contempo, viene azzerato il conteggio delle settimane richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai precedenti provvedimenti normativi.
Nel messaggio qui in commento, tuttavia, l’Istituto ricorda come i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, siano automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.
Il messaggio, quindi, in attesa della pubblicazione di più approfondite circolari da parte dell’Istituto, che dovrebbero meglio illustrare la disciplina di dettaglio prevista dal decreto-legge da ultimo intervenuto e fornire le relative istruzioni operative, conferma che le imprese, nell’anno 2020, possono sospendere o ridurre l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, richiedendo la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.
La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.
Riguardo all’articolazione delle nuove settimane di trattamenti, l’impianto del decreto-legge n. 104/2020 ripropone, sia per la Cassa Ordinaria che per quella in deroga, con causale “emergenza COVID-19”, il meccanismo dell’invio di due domande distinte per chiedere l’intervento di sostegno al reddito.
Introduzione del requisito del fatturato per godere del secondo gruppo di nove settimane di Cassa
Mentre il primo periodo di nove settimane non prevede alcuna specifica condizione, il ricorso alle ulteriori nove settimane è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. A tal fine, la norma prevede un raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, che può far sorgere in capo all’azienda l’obbligo del versamento di un contributo addizionale – da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – determinato secondo le misure che seguono:
- contributo del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
- contributo del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; conseguentemente, gli stessi potranno accedere alle ulteriori nove settimane di trattamenti senza dover sostenere alcun onere aggiuntivo.
Per richiedere l’ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale (ordinaria o in deroga), i datori di lavoro devono, quindi, corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.
In mancanza di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18%.
L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizzerà i trattamenti di cui trattasi e, in base al contenuto della citata dichiarazione di responsabilità, stabilirà la misura del contributo addizionale dovuto dall’azienda.
Modalità di presentazione della domanda
Mentre, per le richieste inerenti alle prime nove settimane, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere, l’Istituto si riserva di diramare un ulteriore messaggio contenente le istruzioni operative per l’invio delle domande.
Termini di presentazione della domanda di trattamento di CIGO – Previsione a regime
Il decreto prevede che, a regime, le domande di accesso ai trattamenti di CIGO o di Cassa in deroga devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Termini di presentazione della domanda di trattamento di CIGO – Fase di prima applicazione
Alla luce dell’effetto retroattivo della norma, il decreto, opportunamente, prevede un differimento ope legis al 30 settembre 2020 dei termini per l’invio delle domande e dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO o in deroga che, in applicazione di quanto riportato al paragrafo precedente, dovrebbero scadere il 31 agosto 2020.
In relazione a quanto precede, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione/riduzione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.
In coerenza, la scadenza del termine per la trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO o in deroga, è differita al 30 settembre 2020.
L’Istituto conferma che non interverranno differimenti per le scadenze successive al 31 agosto 2020.
Termini decadenziali in scadenza entro il 31 luglio u.s. per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi – Differimento al 31 agosto 2020.
L’articolo 1, comma 9, del decreto qui in commento prevede che i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
Il messaggio, pertanto, conclude dichiarando superate le scadenze comunicate con precedenti circolari e/o messaggi.
Allegato:
27.08 – CIGO Agosto – Messaggio INPS –
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