QUALIFICAZIONE SOA – IL RINNOVO DELL’ATTESTAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO NEL TERMINE NORMATIVAMENTE PREVISTO IN MODO DA GARANTIRE LA CONTINUITÀ NEL POSSESSO DEL REQUISITO
(Consiglio di Stato, Sezione Quinta del 21 agosto 2020, n. 5163)
Procedendo per ordine, viene anzitutto incentrata l’attenzione sulla dimensione diacronica della fattispecie del rinnovo quinquennale dell’attestato di qualificazione, ed in particolare sulla rilevazione che il contratto con la SOA ………. è stato sottoscritto in data 24 giugno 2019, con tre giorni di ritardo rispetto ai novanta giorni antecedenti alla scadenza del termine di efficacia dell’attestazione, risalente al 18 settembre 2019……
Dopo aver richiamato quanto previsto nel DPR 207/ 2010, il Consiglio di Stato evidenzia come:
La norma in questione prevede la stipulazione di un nuovo contratto per il rinnovo dell’attestato SOA almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia della precedente attestazione, in difetto determinandosi una discontinuità nel possesso dei requisiti di partecipazione (in particolare, dell’attestazione SOA), come rilevato dal primo giudice.
E’ pur vero che una parte della giurisprudenza, anche della Sezione, ha ritenuto sufficiente, ai fini della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine, normativamente previsto, di novanta giorni precedenti la scadenza del termine di efficacia della attestazione, nella considerazione che la norma sia volta ad evitare soluzioni di continuità nella qualificazione delle imprese e dell’efficacia retroattiva della verifica positiva (così Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4148; V, 3 aprile 2018, n. 2051; V, 8 marzo 2017, n. 1091). Ma tale indirizzo, a parte che dà luogo ad una forzatura della disposizione letterale della norma, nella fattispecie controversa non è comunque applicabile in quanto l’istanza di rinnovo non è stata presentata dall’XXXX alla società di attestazione xxx, ma alla XXXX., soggetto esterno che collabora con la XXX «per lo svolgimento dell’attività commerciale di promozione e segnalazione finalizzata alla sottoscrizione del contratto di attestazione» …………
Si tratta dunque di un soggetto privo di legittimazione nell’attività (con rilevanza pubblicistica) di attestazione SOA, con il logico ed inevitabile corollario che l’interlocuzione che l’appellante ha avuto con la stessa XXX (senza in alcun modo avere dimostrato di averne verificato le prerogative in materia di attestazione SOA) risulta del tutto irrilevante ad evitare soluzioni di continuità nella qualificazione delle imprese, in quanto incompetente a valutare il permanente possesso dei requisiti di capacità nel periodo intercorrente tra la domanda di rinnovo e quella di rilascio della nuova certificazione.
Ne consegue il mancato possesso, in capo all’appellante, del requisito di qualificazione richiesto dal bando di gara e che, secondo costante giurisprudenza, deve essere posseduto, dal soggetto che partecipa ad una procedura di gara, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, nonchè per tutta la durata dell’esecuzione contrattuale, trattandosi di regola che trova la propria ratio in esigenze di certezza e funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio, da parte degli organismi di attestazione, di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire contratti pubblici (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8).
Allegato:
Consiglio di Stato, Sezione Quinta del 21 agosto 2020, n. 5163
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