INL – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RILANCIO – NOVITÀ – NOTA 21 LUGLIO 2020, N. 468
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, facendo seguito alla propria nota prot. 3 giugno 2020 (v. Newsletter-17-del-06-06-2020), n. 160, con nota 21 luglio 2020, n. 468, ha illustrato le novità che coinvolgono l’attività ispettiva introdotte, dalla Legge 77/2020, in fase di conversione del Decreto Rilancio.
In particolare, per quanto di interesse per le imprese edili, si segnalano le seguenti disposizioni:
- Proroga validità DURC
In sede di conversione, è stato soppresso il comma dell’art. 81 del D.L. n. 34/2020 che aveva previsto per il DURC la conservazione della validità sino al 15 giugno 2020, introducendo una deroga alla regola generale fissata dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (conv. da L. n. 27/2020) ai sensi del quale “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Pertanto, in conseguenza della modifica intervenuta, anche i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo rientrano nella disciplina generale dettata dal citato art. 103 e conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ossia, al momento, fino al 29 ottobre 2020.
- Proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato
In sede di conversione è stato inserito il comma 1 bis all’art. 93 del D.L. n. 34/2020, secondo cui “il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″. Il regime di proroga automatica previsto dalla disposizione riguarda i contratti di apprendistato di cui agli artt. 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015 con esclusione, pertanto, dell’apprendistato professionalizzante, nonché i contratti a termine anche in regime di somministrazione.
Sulla disposizione l’Ispettorato si riserva di fornire ulteriori indicazioni, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in ragione delle ricadute sulla restante disciplina in materia di contratti a tempo determinato.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
In sede di conversione dell’art. 80 è stato aggiunto un ulteriore comma 1 bis che stabilisce che, fino al 17 agosto 2020 e con riferimento alla procedura prevista dall’art. 47, comma 2, L. n. 428/1990 in materia di trasferimenti di azienda o di parte di essa ai sensi dell’art. 2112 c.c. in cui siano occupati più di 15 dipendenti, laddove non sia raggiunto un accordo in sede sindacale, la durata della relativa procedura non può essere inferiore a 45 giorni (il comma 2 dell’art. 47 citato prevede invece che “la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo”).
- Somministrazione di lavoro irregolare
L’art. 80 bis, introdotto dalla legge di conversione, ha ad oggetto l’interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 81/2015. Come noto, nelle ipotesi di somministrazione irregolare previste dal medesimo art. 38, comma 2, la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che utilizza la prestazione lavorativa comporta che “tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata” (comma 3 primo periodo). Inoltre, “tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione” (comma 3 secondo periodo).
L’art. 80 bis interviene proprio su tale ultima disposizione stabilendo che la stessa “si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”. Ne consegue che non può ritenersi compiuto né imputato in capo all’utilizzatore l’eventuale licenziamento effettuato dal somministratore; pertanto, ove lo stesso sia intervenuto, non produrrà effetti nei confronti del lavoratore il cui rapporto di lavoro è costituito con l’utilizzatore.
- Emersione di rapporti di lavoro
In sede di conversione è stato differito al 15 agosto il termine, inizialmente fissato al 15 luglio, previsto per la presentazione dell’istanza di emersione dei rapporti di lavoro e per il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo, previsti dall’art. 103 del D.L. 34/2020.
Al riguardo, vale la riserva circa la diffusione dei necessari chiarimenti interpretativi, con particolare riferimento alle novità riguardanti la proroga della validità del DURC e la proroga dei contratti a termine e di apprendistato, non appena gli stessi verranno diramati dagli Uffici ministeriali o dall’INPS.
Allegato:
Nota-INL-21-luglio-2020-n.-468-
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