INPS – NUOVE NORME IN MATERIA DI CIGO PER EVENTI RICONDUCIBILI ALL’EMERGENZA COVID-19 – CIRCOLARE 10 LUGLIO 2020, N. 84
Con l’allegata circolare 10 luglio 2020, N. 84, l’Inps ha illustrato le novità introdotte dal Decreto Legge n. 34/2020, nonché dalle successive disposizioni derogatorie introdotte dal Decreto Legge n. 52/2020, in materia di ammortizzatori sociali per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, l’Inps ricorda che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possono presentare domanda di concessione del trattamento di CIGO con causale “COVID-19 nazionale”, per una durata di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo. Inoltre, è stata prevista la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito delle 14 settimane precedentemente concesse.
Con particolare riguardo alla domanda per l’ulteriore periodo di 5 settimane, l’Inps specifica che essa può essere presentata solo dai datori di lavoro che abbiano fruito per intero delle pregresse 9 settimane, precisando che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.
L’Istituto, inoltre, richiamando le istruzioni fornite con messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 (v. Newsletter-16-del-30-05-2020), ricorda che il datore di lavoro, in tutti i casi in cui debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, dovrà allegare alla domanda un file excel che consente di calcolare, a consuntivo, quanti giorni di trattamento sono stati effettivamente fruiti e, conseguentemente risalire al numero di settimane residue ancora da utilizzare. In particolare, per la CIGO, il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in sospensione o riduzione, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda. Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle giornate di CIGO fruite per 5 o per 6, a seconda dell’orario contrattuale prevalente nell’unità produttiva. Il file dovrà essere allegato in formato pdf alla domanda e ne costituisce parte integrante.
Con riguardo all’ulteriore periodo di 4 settimane, l’Istituto ribadisce che esso può essere richiesto anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 da tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane; in ogni caso, il trattamento non potrà essere riconosciuto, cumulativamente, oltre le 18 settimane.
L’Istituto ricorda, ulteriormente, che l’intervento con causale “Covid-19” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale e non rientra nei limiti di fruizione previsti, in via generale, dal Decreto Legislativo n. 148/2015. Non è, inoltre, richiesto che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l’unità produttiva, ma è tuttavia necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 25 marzo 2020.
In merito all’istruttoria delle domande con causale “COVID-19 nazionale”, l’Inps rimarca che, essendo quest’ultima improntata alla massima celerità, le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. L’azienda, pertanto, non deve allegare alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari della prestazione.
In relazione alla previsione in base alla quale le aziende che trasmettono la domanda sono dispensate dall’osservanza dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 148/2015 e dei termini del procedimento previsti dall’articolo 15, comma 2, nonché dall’articolo 30, comma 2, del medesimo decreto per l’assegno ordinario, fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, l’Istituto specifica che all’atto della presentazione della domanda, i datori di lavoro sono tenuti a compilare l’apposito campo che consente di dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver adempiuto all’obbligo di informazione e consultazione sindacale, senza, comunque, dover presentare alcuna relativa documentazione probatoria.
Un’ulteriore modifica riguarda la disciplina dei termini di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale”: in particolare, l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Pertanto, per i datori di lavoro che debbano inoltrare domanda per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati a decorrere dal 1° giugno 2020, la scadenza è fissata al 31 luglio 2020, mentre, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° luglio 2020 la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 agosto 2020.
Viene chiarito che i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore.
In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. Con riferimento al pagamento diretto, la circolare ricorda la possibilità di richiedere il pagamento diretto con anticipo del 40%, richiamando le indicazioni fornite con messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 (v. Newsletter-19-del-20-06-2020 ) e con circolare n. 78 del 27 giugno 2020 (v. Newsletter-21-del-04-07-2020).
L’Istituto ritiene, infine, opportuno ricordare che le aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “Covid-19 nazionale”, avendo fruito interamente delle 18 settimane, possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, purché le cause di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa siano riconducibili, con riferimento alla CIGO, ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica.
Tali integrazioni salariali saranno soggette ai limiti di fruizione secondo le regole generali (52 settimane nel biennio mobile, 1/3 delle ore lavorabili e durata massima complessiva di 24 mesi (30 mesi per le imprese edili e del settore lapideo) nel quinquennio mobile, requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, obbligo di versamento della contribuzione addizionale).
Tuttavia, l’Istituto specifica che, tenuto conto del carattere eccezionale della situazione, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e una delle suddette causali, la valutazione istruttoria non terrà conto della sussistenza dei requisiti della transitorietà e della non imputabilità dell’evento.
Allegato:
Circolare Inps n. 84 del 10-07-2020
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