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17.07.2020 - lavoro

INPS – NUOVE NORME IN MATERIA DI CIGD PER EVENTI RICONDUCIBILI ALL’EMERGENZA COVID-19 – CIRCOLARE 15 LUGLIO 2020, N. 86

L’Inps, con circolare 15 luglio 2020, n. 86, ha illustrato le novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 e dal successivo decreto-legge n. 52/2020 all’impianto normativo in materia di cassa integrazione in deroga.

In particolare, l’Istituto ricorda che l’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 prevede che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro e comunque per una durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane.

Il medesimo articolo 22, così come modificato dal citato articolo 70 del decreto-legge n. 34/2020, prevede, inoltre, la possibilità di riconoscere, nei limiti di spesa prefissati, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane da collocarsi, nell’originaria previsione, esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020. A seguito delle modifiche introdotte, tale ulteriore periodo, potrà essere fruito anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020 da tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. Resta ferma la durata massima complessiva di 18 settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente.

Riguardo all’accordo sindacale previsto dal comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, nel testo novellato dal decreto-legge n. 34/2020, l’Istituto ricorda che sono esonerati dalle intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Viene inoltre ribadito che, per il trattamento in deroga, non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, né è dovuto il contributo addizionale. Non si applica, altresì, la riduzione in percentuale della relativa misura di cui all’articolo 2, comma 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

In merito ai destinatari, l’Istituto ricorda che la cassa integrazione in deroga si rivolge ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all’articolo 26, 27 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015), dovranno richiedere la prestazione con causale “COVID-19 nazionale” alla propria gestione di appartenenza e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.

Possono accedere al trattamento in deroga i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ad eccezione dei dirigenti, occupati alla data del 25 marzo 2020. Riguardo ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l’Istituto precisa che sono ammesse al trattamento in deroga tutte e tre le tipologie previste dall’articolo 41, comma 2, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81. Si conferma, infine, che possono accedere alla prestazione in deroga anche i lavoratori intermittenti purché occupati alla data del 25 marzo 2020.

Nell’ambito delle novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 all’impianto normativo in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’Inps evidenzia che è stata introdotta una disposizione che prevede che “il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”. Al riguardo, l’Istituto precisa che i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGD, potranno presentare domande, autonome o integrative, di accesso al trattamento per i lavoratori per cui abbiano revocato il licenziamento, purché nel rispetto delle settimane complessivamente spettanti.

Per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi successivi alle prime nove settimane, la circolare ricorda che essi sono autorizzati dall’INPS, su domanda dei datori di lavoro. Pertanto, i datori di lavoro che sono già stati autorizzati dalla Regione o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (per le aziende plurilocalizzate) a trattamenti di CIGD per complessive nove settimane, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tutto il periodo autorizzato, per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa successivi (ulteriori cinque settimane) fino al 31 agosto 2020, devono trasmettere telematicamente richiesta di concessione direttamente all’Istituto che – verificata la presenza del decreto regionale riguardante il periodo precedente e constatati il rispetto dei limiti di spesa e degli altri requisiti fissati dalla norma – provvederà all’autorizzazione ed all’erogazione della prestazione. Ai fini dell’ammissione al trattamento, si precisa che non potranno essere autorizzati periodi anche parzialmente coincidenti con la decretazione regionale.

La norma vincola la concessione delle ulteriori cinque settimane alla circostanza che ai datori di lavoro siano già state autorizzate dalla Regione le prime nove settimane di cassa in deroga, fermo restando il più ampio periodo per le aziende ubicate nei comuni delle c.d. zone rosse e per quelle con unità produttive site nelle c.d. regioni gialle. Conseguentemente, i datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori a quelli di competenza regionale, prima di poter richiedere la tranche fino a 5 settimane erogata dall’Istituto, dovranno presentare domanda ancora alla Regione competente per ottenere la concessione delle settimane ancora mancanti.

I datori di lavoro che hanno interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, ai fini dell’accesso all’ulteriore tranche di quattro settimane – che, come anticipato, possono essere richieste, per periodi anche antecedenti al 1° settembre 2020 – dovranno inoltrare all’Istituto apposita specifica domanda.

Per quanto riguarda il termine di presentazione delle domande di competenza dell’Istituto, si precisa che esse devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. I datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi dalla CIGD cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020, inoltre, il trattamento di cassa integrazione in deroga, ad eccezione delle imprese plurilocalizzate così come definito dal comma 6-bis dello stesso articolo 22, può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, come chiarito nella circolare n. 78/2020 (v. Newsletter-21-del-04-07-2020).

Infine, l’Istituto ricorda che per i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime 9 settimane, concessi dall’INPS, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa, la domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”. La domanda dovrà essere corredata dalla lista dei beneficiari e dall’indicazione delle ore di sospensione per ciascun lavoratore con riferimento a tutto il periodo richiesto.

Allegato:
Circolare numero 86 del 15-07-2020

 

 

 


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