DECRETO BERSANI – SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’UTILIZZO DI LAVORATORI IRREGOLARI – ULTERIORI CHIARIMENTI – NOTA MINISTERO DEL LAVORO N. 8906/2007
DECRETO BERSANI – SANZIONI AMMINISTRATIVE PER L’UTILIZZO DI LAVORATORI IRREGOLARI – ULTERIORI CHIARIMENTI – NOTA MINISTERO DEL LAVORO N. 8906/2007
Il Ministero del Lavoro, con nota n. 8906 del 4 luglio 2007, ha fornito ulteriori precisazioni circa l’applicazione della maxisanzione prevista dall’art. 36 bis della L. n. 248/2006 per l’impiego di lavoratori non regolari, in particolare per l’applicazione della sanzione da euro 1.500 a 12.000 per ciascun lavoratore in nero, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo (cfr. Not. n. 7/2007).
A tal proposito si precisa quanto segue.
Impiego lavoratori extracomunitari clandestini
Preliminarmente è stata ribadita l’applicabilità della sanzione in parola anche cumulativamente con le sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 286/1998 in caso di datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall’articolo in parola, ovvero con il permesso di soggiorno scaduto, essendo le due disposizioni volte a garantire la tutela di beni giuridici differenti.
Si rammenta che l’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 dispone che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Impiego di lavoratori minori non regolari
Analogo ragionamento è stato seguito dal Ministero del Lavoro per ciò che concerne i lavoratori minorenni impiegati irregolarmente.
La previsione di sanzioni penali irrogabili nei casi di specie, non esime dalla possibilità di applicare la maxisanzione prevista dalla L. n. 248/2006.
Impiego di lavoratori domestici
Il Ministero dal Lavoro ha sottolineato anche la possibilità di applicare la maxisanzione nel caso di utilizzo di lavoratori domestici non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, essendo tale mancanza la condizione propria per l’applicazione della maxisanzione.
Viene inoltre precisato a tal proposito che la regolarità rispetto al lavoro domestico non esclude comunque l’applicazione della maxisanzione laddove il lavoratore venga impiegato in altra attività imprenditoriale o professionale dal datore di lavoro e per la quale non si ottemperi alla regolare instaurazione del singolo rapporto lavorativo.
Impiego lavoratori autonomi
È stato ribadito dal dicastero l’applicabilità della maxisanzione anche nel caso di utilizzo di lavoratori autonomi solo nei casi in cui tale utilizzazione sia subordinata dall’ordinamento a precisi obblighi di formalizzazione documentale del rapporto di lavoro che non siano stati ottemperati (vd. casi di mini collaborazioni, collaborazioni coordinate e a progetto, associazione in partecipazione).
Impiego di collaboratori familiari, coadiuvanti ed imprenditori e soci di imprese artigiane
La maxisanzione sarà applicata ogniqualvolta non vengano ottemperati gli obblighi relativi alla corretta instaurazione del rapporto lavorativo, con riferimento ai collaboratori familiari e ai soci dell’impresa artigiana che partecipino con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale. Il dicastero ha pertanto sottolineato che la sussistenza simultanea della abitualità e della prevalenza sono requisiti indispensabili affinché possano insorgere gli obblighi la cui violazione implica l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 36 bis.
Impiego del prestatore d’opera qualificato artigiano o non
Ogni qualvolta l’impiego del lavoratore autonomo richieda espresse modalità di formalizzazione del rapporto di lavoro a carico del committente o datore di lavoro, sarà possibile l’applicazione della maxisanzione prevista dall’art. 36 bis in caso di inottemperanza a tali disposizioni.
Ricorribilità provvedimento sanzionatorio
La circolare del Ministero precisa che avverso il verbale ispettivo che abbia elevato la maxisanzione di cui all’art. 36 bis, è possibile ricorrere ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D. Lgs. n. 124/2004, purché il ricorso abbia esclusivamente ad oggetto la contestazione della sussistenza del rapporto di lavoro e non anche e non già una diversa qualificazione del rapporto di lavoro.
Il Ministero ha, pertanto, invitato il proprio personale ispettivo affinché proceda alla compilazione dei verbali di ispezione nella maniera più dettagliata possibile al fine di evitare possibili contestazioni in ordine alla genericità della descrizione delle attività contestate.
Al termine della circolare, il Ministero ribadisce alcuni concetti già contenuti nella circolare n. 29 del 28 settembre 2006, relativi all’applicazione pratica della maxisanzione, con riferimento alla pluralità di soggetti trasgressori, alla cessazione della violazione (che configura un illecito permanente) in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 36 bis, all’accertamento temporale della condotta illecita cui applicare la maxisanzione.
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