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03.07.2020 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – NUOVE DISPOSIZIONI – DECRETO 20 GIUGNO 2020, N. 9 – CIRCOLARE 1° LUGLIO 2020, N. 11

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto n. 9 del 20 giugno 2020, con il quale ha dato attuazione alla normativa relativa ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati.

Ad integrazione di quanto previsto dal decreto, il dicastero ha pubblicato anche la circolare 11 del 1° luglio 2020, con la quale ha fornito le indicazioni relative all’accesso al trattamento di CIG in deroga, alla luce della normativa vigente.

In particolare, il Ministero ricorda che possono accedere al trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 i lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

In riferimento ai limiti massimi di durata del trattamento, il Ministero ricorda che il quadro normativo prevede il riconoscimento dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane.

Al riguardo, il Dicastero evidenzia che, per poter accedere al periodo di cinque settimane, occorre che il datore di lavoro sia stato precedentemente autorizzato per le prime nove settimane, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore autorizzato.

Inoltre è riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici settimane. Infine, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane (9 settimane + 5 settimane), l’articolo 1 del decreto legge n. 52 del 2020 ha previsto la possibilità di usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

Il Ministero chiarisce che, al fine di semplificare le procedure di autorizzazione ed erogazione dei trattamenti, è stato previsto che i trattamenti di integrazione salariale in deroga per periodi successivi alle prime nove settimane dovranno essere richiesti e concessi direttamente dall’INPS. Pertanto, con riferimento alla Cassa integrazione in deroga per i periodi intercorrenti tra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, le domande dovranno essere presentate:

  • alla Regione, o al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per le c.d. plurilocalizzate, per le prime nove settimane di trattamento. Qualora i datori di avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle nove settimane, prima di poter chiedere le ulteriori cinque settimane, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero per richiedere la concessione delle settimane mancanti;
  • all’INPS, se il primo periodo di nove settimane è già stato autorizzato, a prescindere dalla effettiva fruizione, fino ad una durata massima di 14 settimane e per le ulteriori 4 settimane da richiedere nei mesi di settembre e ottobre 2020 o, in via anticipata, in caso di completa fruizione delle prime 14 settimane spettanti.

Le domande devono essere presentate nel rispetto dei seguenti termini:

  • entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività, se viene richiesta l’anticipazione di pagamento del trattamento. Tale termine è fissato al 3 luglio 2020 se il periodo di sospensione o riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020;
  • entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività, a pena di decadenza. In sede di prima applicazione, tale termine è stato fissato al 17 luglio 2020, se tale data è posteriore a quella sopra indicata;
  • entro il 15 luglio 2020, per i trattamenti riferiti a periodi di sospensione intercorsi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020.

Infine, nel caso di presentazione erronea della domanda per trattamenti diversi da quelli ai quali il datore di lavoro avrebbe avuto diritto o, comunque, nel caso di errori o omissioni che hanno impedito l’accettazione della domanda, questa può essere presentata nelle modalità corrette, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.

Erogazione del trattamento di CIG in deroga

I trattamenti di integrazione salariale saranno autorizzati dall’amministrazione a cui è stata presentata l’istanza entro 15 giorni dalla presentazione della stessa.

Con riferimento alle domande presentate direttamente all’INPS, è previsto che l’Istituto autorizzi in via anticipata il pagamento del trattamento nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A tal proposito, il Ministero rimanda, per tutte le indicazioni di dettaglio relative al procedimento, alle circolari e messaggi INPS sul tema (v., da ultimo, Newsletter n. 21 del 04.07.2020).

 

Allegati:
circ_11_ml pdf

DI-n-9-del-20062020

 

 

 


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