INPS – RICONOSCIMENTO DELLA TUTELA PREVIDENZIALE DELLA MALATTIA DA COVID-19 – GESTIONE DELLE CERTIFICAZIONI PRODOTTE DAI LAVORATORI – MESSAGGIO 24 GIUGNO 2020, N. 2584
L’INPS, nelle more della pubblicazione di apposita circolare esplicativa, con messaggio 24 giugno 2020, n. 2584 ha fornito le prime precisazioni in relazione alla gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità previste dall’articolo 26 del D.L. n. 18/2020 e s.m.i..
In primo luogo, l’Istituto chiarisce che la previsione normativa di cui al comma 1 del citato art. 26, che dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del relativo trattamento economico, fa riferimento esclusivamente al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva e di quarantena precauzionale.
L’Istituto specifica ulteriormente che ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’usuale indennità economica previdenziale, con correlata contribuzione figurativa, sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore; a ciò deve essere aggiunta l’eventuale integrazione retributiva, dovuta dal datore di lavoro, secondo gli specifici contratti di riferimento.
Tali periodi, ricorda l’INPS, non sono computati ai fini del raggiungimento del periodo di comporto, ovvero del periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per quanto riguarda la certificazione sanitaria, l’Istituto precisa che ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, il lavoratore è tenuto a produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica; nel caso in cui sia emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine di due giorni.
Qualora, al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore e comunicate successivamente all’Inps, mediante posta ordinaria o PEC.
In merito alla tutela dei lavoratori con patologie di particolare gravità, l’Istituto precisa che il comma 2 dell’articolo 26 del citato D.L. n. 18/2020 dispone che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera. A tal fine, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante per l’avvio del procedimento per il riconoscimento della relativa prestazione.
A tal proposito, l’Istituto ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.
In riferimento alla malattia conclamata da COVID-19, l’Istituto specifica che il comma 6 dell’articolo 26 in parola stabilisce che il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza nessun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. In questo caso la patologia verrà gestita come una malattia comune.
Infine l’Istituto chiarisce che, per tutelare i lavoratori nel periodo precedente al 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, sono considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità di cui al comma 1 dell’art 26, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, nonché i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori, anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.
Allegato:
Messaggio numero 2584 del 24-06-2020
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