APPALTI PUBBLICI – LA CLAUSOLA DEL BANDO CHE LIMITA L’IMPORTO SUBAPPALTABILE È ILLEGITTIMA IN QUANTO IN CONTRASTO CON LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
(Tar Toscana, Sez. I, 11/ 06/ 2020, n. 706)
La clausola del bando che limita l’importo subappaltabile (in questo caso al 30% dell’importo contrattuale) è illegittima in quanto in contrasto con la Sentenza Corte di Giustizia UE C-63/18 del 26 settembre 2019. Ed il bando di gara nella parte in cui ha fatto applicazione di una norma nazionale contrastante con la vigente direttiva in materia di appalti pubblici così come interpretata dalla Corte di Giustizia UE è pertanto illegittimo, va annullato e deve aperto un nuovo confronto pubblico e trasparente sulla base di regole conformi alla disciplina comunitaria.
Questi i principi fissati dal Tar Toscana, che accoglie il ricorso di impresa esclusa per una dichiarazione non chiara sulla volontà di ricorrere al subappalto integrale di una categoria di lavori scorporabile.
Tra i vari motivi di ricorso l’impresa, alla luce della giurisprudenza comunitaria, impugna il bando di gara nella parte in cui, recependo la prescrizione contenuta nell’art. 105 del codice dei contratti pubblici, prevede un limite massimo all’importo subappaltabile.
Tar Toscana, Sez. I, 11/ 06/ 2020, n. 706 accoglie il ricorso ed annulla l’esclusione.
Va ancora precisato sul piano preliminare che la clausola che ha limitato l’importo subappaltabile ha leso la ricorrente imponendole di delimitare la volontà di ricorrere al subappalto anche con riferimento (fra le altre) alla categoria OG10, facendola in tal modo incorrere nella contestata esclusione. Non vi è dubbio, infatti, che se XXX. non avesse dovuto recepire il limite del 30% dell’importo contrattuale nella sua dichiarazione relativa alla categorie e lavorazioni da subappaltare sarebbe venuta meno anche ogni restrizione concernente la predetta categoria.
Nel merito la censura è fondata.
La Corte di Giustizia UE con sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019, ha affermato che la direttiva 2014/24 dev’essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui all’art. 105 del codice dei contratti pubblici, che limita in modo rigido ed indiscriminato al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.
A nulla rileva il fatto che la predetta pronuncia sia stata pubblicata dopo la pubblicazione del bando posto che la stessa rende inapplicabile la normativa nazionale dichiarata in contrasto con quella comunitaria anche nei giudizi in corso non potendo il giudice nazionale assumere decisioni non conformi al diritto UE.
Il bando di gara nella parte in cui ha fatto applicazione di una norma nazionale contrastante con la vigente direttiva in materia di appalti pubblici così come interpretata dalla Corte di Giustizia è quindi illegittimo e va annullato.
L’effetto del predetto annullamento, peraltro, travolge l’intera procedura atteso che la eliminazione del limite all’importo subappaltabile incide sulle regole concorrenziali per l’accesso alla commessa e richiede quindi la apertura di un nuovo confronto pubblico e trasparente sulla base di regole conformi alla disciplina comunitaria.
Allegato:
Tar Toscana, Sez. I 11 giugno 2020, n 706
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