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29.05.2020 - lavori pubblici

CONTRATTI PUBBLICI – COMPETE A CIASCUN OFFERENTE INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA

(Consiglio di Stato, Sez. III, 19 maggio 2020, n. 3192)

La lex specialis deve essere integrata dalla previsione di cui all’art. 95, co. 10, d.lgs. n. 50/2016, sicché comunque compete a ciascun offerente indicare i costi della manodopera, essendo anche in questo caso rimessa alla libertà e responsabilità dell’impresa la valutazione dei costi mediante una analitica previsione e contabilizzazione delle diverse attività lavorative necessarie al fine di garantire la prestazione  in esame nel rispetto degli obblighi normativi di tutela dei lavoratori, dai quali l’impresa non potrà comunque esimersi in sede di esecuzione del contratto. Era quindi il concorrente che doveva stimare i costi delle prestazioni lavorative di vario tipo ritenute necessarie per l’esecuzione del contratto in esame, qualificato dalla stessa stazione appaltante in sede di chiarimenti quale contratto di fornitura con alcuni servizi accessori, prima di predisporre una propria offerta conforme alle previsioni di legge.

Allegato:

Consiglio di Stato, Sez. III, 19 maggio 2020, n. 3192

 


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