01.04.1998 - tributi

DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI PARCHEGGI PERTINENZIALI – CHIARIMENTI

DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI PARCHEGGI PERTINENZIALI – CHIARIMENTI DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE RELATIVE ALL’ACQUISTO DI PARCHEGGI PERTINENZIALI – CHIARIMENTI

In riferimento alla nota interministeriale illustrativa dell’articolo 1 della legge 449/97sulla cosiddetta “rottamazione degli immobili” si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni per i parcheggi pertinenziali ed in particolare per quelli realizzati da concessionari su aree in diritto di superficie concesse dai Comuni.
La Circolare interministeriale è intervenuta in modo assai positivo su vari aspetti e tra questi l’applicabilità dell’art.1 della legge 449/97 ai parcheggi pertinenziali realizzati non solo dai condomini e dai privati, ma anche da soggetti concessionari del diritto di superficie (da parte dei Comuni) per la cessione a terzi con vincolo di pertinenzialità a favore delle abitazioni.
Infatti quest’ultima tipologia di interventi non era in origine ricompresa espressamente tra quelle ammissibili ai benefici fiscali ai sensi dell’art. 1 della legge 449, ma la Circolare interministeriale ha esteso l’applicabilità dei citati benefici anche ai parcheggi realizzati dai concessionari del diritto di superficie su aree assegnate dai Comuni.
Per l’estensione dei benefici anche a questa tipologia di parcheggi sono individuate nella Circolare tre condizioni e cioè :
1. Rapporto di proprietà o di patto di vendita di cosa futura (è da ritenere assimilabile a questa seconda ipotesi l’atto di compravendita ex art. 1351 cod. civ).
2. Vincolo di pertinenzialità del parcheggio a favore di un’unità immobiliare di proprietà del contribuente soggetto IRPEF.
3. Contabilizzazione distinta dei costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi da quelli relativi ai costi accessori.
Per usufruire delle agevolazioni l’acquirente dovrà dare comunicazione dell’acquisto all’Ufficio finanziario territorialmente competente.
La comunicazione potrà intervenire anche successivamente all’inizio dei lavori poiché si tratta di un acquisto e non di opere oggetto di appalto tra beneficiario delle agevolazioni ed esecutore.
Si ritiene, per quanto non espressamente indicato, che la medesima possibilità sia applicabile anche alla comunicazione alla ASL per l’inizio dei lavori.
Per i parcheggi (da costruire, o in costruzione, o costruiti) acquistati (anche mediante atto preliminare di compravendita) nel 1997, ovvero prima dell’entrata in vigore del Regolamento, l’agevolazione fiscale si applicherà alle somme corrisposte dal 1 gennaio 1998.
Si ritiene, altresì, che la comunicazione dell’acquisto, per quanto non espressamente detto nella Circolare, debba avvenire nei 40 gg. successivi all’entrata in vigore del Regolamento (entro il 7 maggio 1998).
Infine si ricorda che per i pagamenti da effettuare dopo l’entrata in vigore del Regolamento sarà necessario il bonifico bancario. Tale disposizione non si applica a quelli successivi al primo gennaio 1998 e antecedenti all’entrata in vigore del regolamento non avendo il Regolamento stesso efficacia retroattiva e vigendo le indicazioni generali dell’art. 1 n. 3 della legge 449/97 (“mediante l’intervento delle banche”).


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