REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI – RAVVEDIMENTO OPEROSO
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI – RAVVEDIMENTO OPEROSO
(Risoluzione n.114/E del 24/5/07)
Nel caso di mancata registrazione dei contratti di locazione di immobili strumentali, in corso al 4 luglio 2006, il contribuente può sanare l’omesso adempimento avvalendosi del ravvedimento operoso e optare, contestualmente, per l’assoggettamento ad IVA dei canoni.
Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.114/E del 24 maggio 2007, in risposta ad un’istanza di interpello.
Come noto, il comma 10-quinquies dell’art. 35 del D.L. 223/2006 (convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006) ha previsto, per i contratti di locazione di immobili strumentali in corso al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del medesimo decreto legge), l’obbligo di:
– presentare, entro il 18 dicembre 2006, un’apposita dichiarazione per la registrazione, nella quale esercitare l’eventuale opzione per l’imposizione IVA, con le modalità definite dal Provvedimento del 14 settembre 2006;
– versare l’imposta di registro proporzionale dell’1% sul canone pattuito in contratto a decorrere dal 4 luglio 2006.
Nell’ipotesi in cui tali adempimenti non siano stati eseguiti entro il termine del 18 dicembre 2006 (fissato dal Provvedimento ministeriale 29 novembre 2006), l’Agenzia delle Entrate, con la citata Risoluzione n.114/E/2207, ha chiarito la possibilità di effettuare la registrazione tardiva del contratto, avvalendosi del ravvedimento operoso (di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/1997), con applicazione di sanzioni ridotte e di esercitare l’opzione per l’imponibilità IVA atteso che – con comportamento concludente – il contribuente ha emesso fatture con addebito dell’IVA anche dopo l’entrata in vigore del citato D.L. n.223 del 2006.
In particolare, per regolarizzare l’operazione, è necessario:
1. registrare per via telematica, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, il contratto di locazione, con le modalità stabilite dal Provvedimento del 14 settembre 2006;
2. corrispondere, oltre all’imposta di registro nella misura dell’1% del canone annuo rivalutato (rapportato al periodo dal 4 luglio 2006 alla scadenza annuale del contratto), gli interessi di mora calcolati al tasso legale, attualmente pari al 2,5% (con maturazione giorno per giorno dal 18 dicembre 2006 -data di scadenza per la registrazione- alla data di perfezionamento del ravvedimento), nonchè la sanzione amministrativa per omessa registrazione nella misura ridotta pari al:
– 15% dell’imposta dovuta (un ottavo del 120%[1] dell’imposta dovuta), se il ravvedimento interviene entro il novantesimo giorno dalla scadenza del 18 dicembre 2006,
– 24% dell’imposta dovuta (un quinto del 120% dell’imposta dovuta), se il ravvedimento interviene oltre il novantesimo giorno ma entro un anno dall’omissione.
Occorre precisare che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, a condizione che la violazione non gli sia stata già contestata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali abbia conoscenza (art.13, comma 1, del D.Lgs. 472/1997);
3. esercitare, con la registrazione del contratto di locazione, l’opzione per l’imponibilità IVA, da manifestare in sede di registrazione telematica attraverso l’utilizzo del codice 10, relativo ai contratti di locazione di immobili strumentali con l’esercizio dell’opzione.
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[1] Ai sensi dell’art.69 del D.P.R. 131/1986 (richiamato espressamente dal n.3 del Provvedimento ministeriale del 14 settembre 2006) «chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell?imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta».
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