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15.04.2020 - lavoro

INL – VALUTAZIONE RISCHIO EMERGENZA CORONAVIRUS – OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DVR – ESCLUSIONE – ALTRI ADEMPIMENTI DATORIALI – NOTA 13 MARZO 2020, N. 89

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 13 marzo 2020, n. 89, ha fornito indicazioni in ordine agli adempimenti in materia di sicurezza e salute riconducibili all’emergenza coronavirus.

In particolare la nota, seppure diretta alle strutture interne dell’Ispettorato, contiene interessanti considerazioni sull’approccio assunto dall’ispettorato stesso riguardo all’opportunità, o meno, da parte dei datori di lavoro, di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in relazione al rischio associato all’infezione da coronavirus.

Preliminarmente, l’Ispettorato chiarisce che l’emergenza coronavirus è da ascriversi, nella maggior parte dei casi, nell’ambito del rischio biologico in senso ampio. In effetti, esso, ad eccezione delle strutture sanitarie, non rientra nella specificità del rischio lavorativo proprio di ciascuna attività, ma costituisce una situazione esterna che, per effetto di dinamiche non controllabili dal datore di lavoro, si può riverberare sui lavoratori all’interno dell’ambiente di lavoro.

In considerazione di ciò, qualora non si tratti di un rischio riconducibile all’attività e ai cicli di lavorazione, l’Ispettorato ritiene che non sussista un obbligo di aggiornamento o integrazione del DVR in relazione al rischio associato all’infezione.

Tuttavia, l’INL, ispirandosi ai principi contenuti nel D.Lgs. 81/2008, ritiene utile che il datore di lavoro rediga, con il coinvolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il supporto del Medico Competente, un piano di intervento, o una procedura, basati sul concreto contesto aziendale e sul profilo dei lavoratori e dei soggetti ad essi equiparati, che individuino le misure di prevenzione e le conseguenti modalità di attuazione.

Compito dei datori di lavoro è quello di attuare le misure adottate dalle Autorità competenti, assicurando che tutto il personale vi si attenga.

In tale contesto, peraltro, l’Ispettorato ritiene consigliabile che le azioni adottate dal datore di lavoro vengano formalizzate in atti che dimostrino l’attenzione posta al problema, anche al di là delle prescrizioni specifiche del D.Lgs. 81/2008, in termini di misure, adottate e adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni dettate dalle Istituzioni nazionali, regionali e locali a ciò preposte.

Per questo motivo, per la tracciabilità delle azioni messe in campo, l’INL ritiene opportuno che le suddette misure, pur non rientrando nella valutazione dei rischi tipica del datore di lavoro, vadano a costituire un’appendice del DVR.

Pur essendo la nota rivolta ad un uso interno, la posizione espressa dall’Ispettorato fa trasparire un ragionamento che potrebbe avere rilevanza anche per le imprese.

Al riguardo, ricordiamo che ANCE Brescia ha diramato, con Circolare del 9 aprile 2020, il materiale predisposto per consentire un’agevole implementazione delle misure necessarie, nel campo dell’igiene e sicurezza nei cantieri, alla ripresa/prosecuzione delle lavorazioni in ottemperanza al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” sottoscritto tra gli altri da ANCE, FENEAL UIL, FILCA CISL E FILLEA CGIL nazionali lo scorso 24 marzo 2020.

 

Allegato: Nota_INL_89_13032020

 

 


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