EMERGENZA SANITARIA E NUOVI PROVVEDIMENTI – ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 521 DEL 4 APRILE 2020 E DPCM DEL 1° APRILE 2020
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni di Ance Brescia sulla gestione dell’emergenza da Covid-19, in particolare alla posizione interpretativa di ANCE Lombardia in ordine al rapporto fra l’Ordinanza n. 514 del Presidente di Regione Lombardia e il DPCM del 22 marzo 2020, per segnalare che sono stati emanati il nuovo DPCM del 1° aprile 2020 – e la nuova Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020.
Il nuovo DPCM del 1° aprile 2020 ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste delle Ordinanze del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020.
L’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 521 del 4 aprile 2020 è stata adottata ai sensi dell’art. 32 della L n. 833 del 1978 e dell’art. 3 del D.L. 19/2020, e in primo luogo si evidenzia che non è stato reiterato il fermo dei cantieri come precedentemente disciplinato dall’Ordinanza n. 514 dello scorso 21 marzo 2020. Siffatta ultima Ordinanza pertanto perde la sua efficacia a partire dal 5 aprile 2020, per effetto dello spirare del termine previsto dall’art. 2 comma 3 del D.L. 19/2020, come già anticipato nella precedente news del 26 marzo 2020 Prot. n. 277/LG.
Pertanto, in Lombardia relativamente all’attività dei cantieri, la normativa di riferimento, al momento, è individuata dal DPCM del 22 marzo 2020 come integrato dal Decreto del MISE del 25 marzo 2020, con la conseguenza che a decorrere dal 5 aprile 2020 le attività economiche e dei cantieri sono sospese ad eccezione di quelle relative ai codici Ateco 42 (ingegneria civile, ad esclusione dei codici: 42.91 – Costruzione di opere idrauliche; 42.99.09 – Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca; 42.99.01 – Lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione).
Di seguito, si riporta per comodità l’elenco dei codici Ateco che possono operare:
42 | INGEGNERIA CIVILE |
42.1 | COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE |
42.11 | Costruzione di strade e autostrade |
42.11.00 | Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali |
42.12 | Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane |
42.12.00 | Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane |
42.13 | Costruzione di ponti e gallerie |
42.13.00 | Costruzione di ponti e gallerie |
42.2 | COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ |
42.21 | Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi |
42.21.00 | Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi |
42.22 | Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni |
42.22.00 | Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni |
43.2 | INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE |
43.21 | Installazione di impianti elettrici |
43.21.01 | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.21.02 | Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.21.03 | Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.22 | Installazione di impianti elettrici |
43.22.01 | Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione |
43.22.02 | Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.22.03 | Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) |
43.22.04 | Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.22.05 | Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.29 | Installazione di impianti elettrici |
43.29.01 | Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili |
43.29.02 | Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni |
43.29.09 | Altri lavori di costruzione e installazione nca |
Si precisa che per lo svolgimento delle attività sopra elencate non occorre effettuare alcuna comunicazione al Prefetto, cosa che invece è dovuta qualora un’impresa, non rientrando nell’ambito applicativo dei codici Ateco assentiti, debba svolgere attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere che svolgono lavori sopra elencati, oppure attività consistenti in servizi di pubblica utilità e servizi essenziali previsti dalla L. n. 146/1990.
Si rammenta, infine, che per la ripresa delle attività dovrà essere rispettato quanto contenuto nel “Protocollo Condiviso di Regolamentazione delle misure per il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” del 24 marzo 2020 e dalla Check List per l’attuazione del menzionato documento, elaborata dalla CNCPT del 27 marzo 2020.
All’interno del territorio regionale i documenti menzionati devono essere integrati con le nuove disposizioni dell’Ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020, ed in particolare dalla lettera a) del comma 1.1. dell’art. 1, la quale dispone che “ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.
In allegato alla presente circolare si riportano il DPCM del 1° aprile 2020 e l’Ordinanza Regionale n. 521 del 4 aprile 2020.
Allegati:
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