AGENZIA DELLE ENTRATE – ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE DA CORRISPONDERE A SEGUITO DI SENTENZA – TASSAZIONE SEPARATA – CONFERMA – RISPOSTA A INTERPELLO 5 FEBBRAIO 2020, N. 24
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 24 del 5 febbraio 2020, ha confermato la propria posizione in ordine al trattamento fiscale applicabile all’erogazione, imposta dal giudice del lavoro, di emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti.
L’interpello origina dalla situazione in cui il datore di lavoro è stato condannato dal giudice del lavoro al pagamento di emolumenti arretrati in favore di personale dipendente non più in servizio. Al momento del pagamento delle predette somme, l’avvocato di controparte aveva obiettato che, alla luce di una posizione giurisprudenziale, il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere al lavoratore le somme al lordo.
Ricevuta l’istanza di interpello da parte del datore di lavoro, l’Agenzia ha confermato che qualora la sentenza di condanna del datore di lavoro, nel definire gli importi complessivamente spettanti ai ricorrenti, nulla disponga in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa la non applicazione di ritenute fiscali, il datore di lavoro dovrà assoggettare tali importi a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Allegato: Risposta n. 24 del 2020
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941