Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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14.02.2020 - lavoro

INPS – CONTRIBUTO DOVUTO NEI CASI DI INTERRUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (CD. “TICKET DI LICENZIAMENTO”) – NUOVI VALORI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2020 – CIRCOLARE 10 FEBBRAIO 2020, N. 20

Come si ricorderà, la Legge Fornero ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che darebbero diritto alla NASpI, i datori di lavoro sono tenuti a versare all’Inps una somma pari al 41 % del massimale mensile della medesima NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Di conseguenza, avendo l’Istituto comunicato che il suddetto massimale mensile è pari, per il 2020, ad euro 1.227,55, la contribuzione da versare per le interruzioni in parola è pari ad € 503,30 per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, con un massimo, quindi, di € 1.509,90.

Contributo in caso di interruzioni intervenute nell’ambito di una procedura di mobilità
La previsione normativa è stata parzialmente modificata dalla Legge di Bilancio 2018; in particolare, l’art. 1, comma 137 di tale legge ha disposto che, per i soli datori di lavoro tenuti al versamento dell’aliquota dello 0,90% per il finanziamento della Cigs, l’aliquota percentuale pari al 41% è innalzata, dal 1° gennaio 2018, all’82% per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della L. n. 223/91.
Dall’incremento della suddetta percentuale, per esplicita disposizione normativa, sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017, anche se le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano intervenute successivamente al 1° gennaio 2018.
In virtù di quanto sopra, tenuto conto che, per l’anno 2020, il massimale mensile NASpI è di € 1.227,55, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare, nei soli casi di licenziamento nell’ambito di una procedura di mobilità avviata dopo il 20 ottobre 2017, è pari a € 1.006,59 (€ 1.227,55 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari a € 3.019,77 (€ 1.006,59 x 3).
I suddetti importi, come previsto dall’art. 2 co. 35 della L. n. 92/12 dovranno essere moltiplicati per tre volte nei casi in cui il licenziamento collettivo non abbia formato oggetto di accordo sindacale.
Al fine di fornire i necessari chiarimenti applicativi, l’Istituto ha diramato il messaggio n. 594/2018, con il quale l’INPS ha reso noti, per la corretta compilazione della dichiarazione contributiva Uniemens, le istruzioni operative ed i relativi “codici causale”, utilizzabili in maniera distinta a seconda della tipologia di licenziamento.

Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del contributo di cui trattasi
Con l’occasione, ricordiamo che il contributo è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro genera in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Restano, peraltro, escluse le seguenti ipotesi di cessazione del rapporto:

  • Interruzioni di rapporti a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;
  • dimissioni volontarie (con la sola eccezione di quelle intervenute durante il periodo di maternità);
  • risoluzioni consensuali (ad eccezione di quelle intervenute durante la procedura conciliativa obbligatoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo);
  • decesso del lavoratore;
  • licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL.

Ricordiamo che l’Istituto, al fine di dare corso all’obbligo di legge, ha istituito, nella circolare 22 marzo 2013, n. 44, i codici tipo contribuzione “M400” ed “M401”, da esporre, a cura dei datori di lavoro, nel flusso Uniemens del mese successivo all’evento.
Nello specifico, l’INPS ha chiarito che il datore, per esporre in UniEmens il contributo in parola, deve essere valorizzare, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
Peraltro, raccomandiamo alle imprese, al fine di individuare i lavoratori per i quali, nei casi sopra illustrati in cui non ricorre l’obbligo del versamento del contributo e, quindi, per la corretta gestione delle fattispecie di esonero dall’obbligo di versamento dello stesso, di prestare particolare attenzione a valorizzare in <DenunciaIndividuale>, l’elemento <Cessazione>, indicando in <GiornoCessazione> il giorno dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, e nell’elemento <TipoCessazione> il codice cessazione“1N”, avente il significato di Interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore edile, per completamento delle attività e chiusura di cantiere.
Da ultimo, rammentiamo, in caso di emissione di note di rettifica nei confronti di imprese del settore edile, con le quali l’Istituto contestasse il mancato versamento del contributo di licenziamento pur trattandosi di licenziamenti motivati da “fine cantiere o fine fase lavorativa”, il contenuto del messaggio dell’Istituto 24 ottobre 2018, n. 3933.
In tale messaggio, l’INPS ha, in particolare, individuato la documentazione ritenuta idonea a comprovare il completamento delle attività e la chiusura del cantiere quale causale della predetta interruzione.
Al riguardo, quindi, per dimostrare la sussistenza delle condizioni di esonero, alle aziende edili è sufficiente produrre, anche tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale:
– la lettera di assunzione contenente l’indicazione relativa al cantiere e la mansione per la quale il lavoratore è stato assunto;
– la lettera di licenziamento da cui risulti la motivazione “fine cantiere o completamento lavori”, riportante anche la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Entrambi i documenti devono riportare la firma per ricevuta del lavoratore; diversamente, in mancanza della consegna a mano, le aziende devono esibire copia della raccomandata.

 

Allegato: Circolare numero 20 del 10-02-2020

 

 

 

 


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