INPS – NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ANF – MESSAGGIO 24 GENNAIO 2020, N. 261
L’INPS ha emanato il messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020, con il quale, ad integrazione di quanto indicato con la circolare n. 45 del 22 marzo 2019 (v. Newsletter n. 9 del 30/03/2019), ha informato che, per venire in contro alle richieste di aziende ed intermediari, le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono al momento invariate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.
L’Istituto chiarisce che l’avvio della nuova modalità di gestione è rinviato al periodo di competenza aprile 2020.
Pertanto, restano ferme le disposizioni di cui al messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017 (v. Notiziario ANCE n. 12/2017, p. 662), in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di € 3.000, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “L036” avente il significato di “Recupero assegni nucleo familiare arretrati”.
Le richieste di arretrati spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “L036” e il totale dell’importo.
Allegato: Messaggio numero 261 del 24-01-2020
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