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17.01.2020 - lavoro

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2019/2020 – ISTRUZIONI OPERATIVE 13 GENNAIO 2020

L’INAIL, con nota del 13 gennaio 2020, ha pubblicato le istruzioni operative relative all’autoliquidazione dei premi, riferiti al saldo del 2019 e all’acconto del 2020, riepilogando le relative scadenze e modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.
Riepilogo scadenze
Entro il 17 febbraio 2020 il datore di lavoro deve:

  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
  • versare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 in un’unica soluzione, o della prima rata in caso di rateazione;
  • versare i contributi associativi in un’unica soluzione.

Entro il 2 marzo 2020 il datore di lavoro deve presentare le dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019. La presentazione va effettuata esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. L’Istituto specifica che il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2019/2020 da indicare nel modello F24 è 902020.

Rateazione del premio e tasso di interesse
L’Istituto ricorda che il premio di autoliquidazione può essere pagato, oltre che in un’unica soluzione, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale. Qualora l’impresa intenda avvalersi di tale facoltà deve darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
In questo caso, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente, che per l’anno 2019 è pari allo 0,93%.

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
16 febbraio 2020 17 febbraio 2020 0
16 maggio 2020 18 maggio 2020 0,00226767
16 agosto 2020 20 agosto 2020 0,00461178
16 novembre 2020 16 novembre 2020 0,00695589

 

Riduzione del presunto
I datori di lavoro che presumono di erogare, nel corso dell’anno 2020, un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 devono inviare, entro il 17 febbraio 2020, attraverso il servizio Riduzione Presunto, una comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le retribuzioni previste per l’anno 2020.
In mancanza di tale comunicazione, l’Istituto assume come base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 l’importo delle retribuzioni erogate nel 2019.
L’Istituto informa che per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziendale le Comunicazioni delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2019/2020, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni. Viene precisato che il modello delle Basi di calcolo è stato aggiornato, eliminando i dati non più necessari per il calcolo del premio. Sono inoltre disponibili i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo.

Riduzioni del premio assicurativo
Per quanto riguarda le riduzioni del premio assicurativo, si ricorda che, a seguito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1126, lett. m) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), la riduzione prevista in favore delle imprese edili dall’articolo 29, comma 3, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, non si applica più ai premi INAIL (v. Newsletter n. 1 del 2.2.2019).
Si riepilogano le riduzioni contributive di interesse per le imprese edili che si applicano all’autoliquidazione 2019/2020.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo
L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.
La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020.
L’Istituto specifica che la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Riduzione del premio per le imprese artigiane
Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2019
Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017/2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019. La riduzione si applica alla regolazione 2019 nella misura del 7,38%.
L’Istituto specifica che nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2019 Agevolazioni” con il codice 127.

Regolazione 2020
L’applicazione della riduzione alla regolazione 2020, per l’autoliquidazione 2020/2021, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 da presentare entro il 2 marzo 2020.

Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11
In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
Le stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti).
L’Istituto rimanda, per ogni ulteriore dettaglio, alla Guida all’autoliquidazione 2019/2020, disponibile sul sito www.inail.it e allegata alla presente.

 

Allegati:
Autoliquidazione 2019-2020 Istruzioni
INAIL – Autoliquidazione – Guida

 

 


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