CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO – OBBLIGO DI INFORMATIVA SINDACALE – SCADENZA 31 GENNAIO 2020
In tema di somministrazione di lavoro, l’art. 36, comma 3, del Decreto legislativo n. 81/2015 prevede che “ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.
Pertanto, le imprese che, nel corso del 2019, abbiano fatto ricorso a lavoratori in somministrazione sono tenute a comunicare, entro il prossimo 31 gennaio, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli Organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, gli elementi di seguito riportati:
- il numero di contratti di somministrazione conclusi;
- la durata di tali contratti;
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
In caso di mancato o non corretto assolvimento del suddetto obbligo, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un importo variabile da euro 250 ad euro 1.250.
Poiché la comunicazione, per espressa definizione di legge, può essere effettuata anche per il tramite dell’Associazione dei datori di lavoro cui l’impresa aderisce o alla quale la stessa ha conferito mandato, il Servizio Sindacale del Collegio Costruttori Edili ANCE Brescia è a disposizione delle imprese nella predisposizione e nell’invio della predetta comunicazione.
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