APPALTI AGGIUDICATI CON IL CRITERIO DELL’OEPV – LE STAZIONI APPALTANTI NON POSSONO ATTRIBUIRE ALCUN PUNTEGGIO PER L’OFFERTA DI OPERE AGGIUNTIVE RISPETTO AL PROGETTO ESECUTIVO PREVISTO A BASE D’ASTA
È stata pubblicata la Deliberazione A.N.AC. 13/11/2019 n. 1049 relativa ad una istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Ance relativamente ad una procedura aperta per l’affidamento di lavori per il recupero edilizio e funzionale degli edifici comunali “ex stalloni”, annessi all’immobile ex Caserma Nino Bixio, da adibire a struttura a ciclo diurno per anziani e anziani non autosufficienti – Importo a base di gara euro: 578.277,59 affidati dal Comune di Cerignola.
Giova richiamare quanto previsto all’art. art. 95, comma 14 -bis del dlgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che in caso di appalti aggiudicati con criterio di cui al comma 3 (offerta economicamente più vantaggiosa), le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo previsto a base d’asta; (…) sul punto l’Autorità ha avuto modo di precisare nelle Linee guida n. 2 – Offerta economicamente più vantaggiosa, aggiornate con Delibera del 2 maggio 2018, come la disposizione impedisca alla stazione appaltante di proporre un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo, in termini di opere aggiuntive offerte, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale.
ANAC, DELIBERA N. 1049. DEL 13 novembre 2019
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Ance – Procedura aperta per l’affidamento di lavori per il recupero edilizio e funzionale degli edifici comunali “ex stalloni”, annessi all’immobile ex Caserma Nino Bixio, da adibire a struttura a ciclo diurno per anziani e anziani non autosufficienti. Importo a base di gara euro: 578.277,59. S.A.: Comune di Cerignola.
PREC 35/18/L
Il Consiglio
VISTA l’istanza di parere prot. n. 63205 del 5.5.2018 presentata dalla Associazione Nazionale Costruttori Edili -ANCE relativamente alla procedura aperta per l’affidamento di lavori per il recupero edilizio e funzionale degli edifici comunali “ex stalloni”, annessi all’immobile ex Caserma Nino Bixio, da adibire a struttura a ciclo diurno per anziani e anziani non autosufficienti;
VISTO in particolare il profilo di doglianza sollevato da parte istante in merito alla: presunta illegittimità del criterio di valutazione dell’offerta tecnica laddove prevede, quale elemento qualitativo dell’offerta tecnica, la prestazione di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto a base d’asta;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 26.1.2018
CONSIDERATO che, in generale giova richiamare quanto previsto all’art. art. 95, comma 14 -bis del dlgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che in caso di appalti aggiudicati con criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo previsto a base d’asta;
RILEVATO che sul punto l’Autorità ha avuto modo di precisare nelle Linee guida n. 2 – Offerta economicamente più vantaggiosa, aggiornate con Delibera del 2 maggio 2018, come la disposizione impedisca alla stazione appaltante di proporre un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo, in termini di opere aggiuntive offerte, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale;
CONSIDERATO quanto di recente ribadito dall’Autorità con delibera n. 926 del 16.10.2019;
RITENUTO pertanto che nel caso di specie, la previsione contenuta nel bando di gara, oggetto di specifica contestazione da parte di ANCE, appare non conforme al quadro normativo di riferimento e a quanto nel tempo affermato e ribadito dall’Autorità in ordine alle previsioni di criteri premianti con punteggi per prestazioni aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara,
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che non sia conforme l’operato della stazione appaltante che inserisca nella lex specialis la previsione di criteri premianti all’offerta tecnica che presenti prestazioni aggiuntive rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara.
Il Presidente f.f.
Francesco Merloni
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 novembre 2019
Il segretario Rosetta Greco
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