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13.12.2019 - tributi

CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA – NOMINA ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L. – LINEE GUIDA CNDCEC

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili – CNDCEC fornisce le prime linee guida da seguire per la nomina degli organi di controllo nelle s.r.l., alla luce dell’imminente scadenza del 16 dicembre 2019 per l’adeguamento, con tale indicazione, dello statuto e dell’atto costitutivo, come stabilito dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.379 del D.Lgs. 14/2019).
Come noto, le s.r.l. e le società cooperative sono tenute alla nomina dell’organo di controllo (sindaci o revisori) nell’ipotesi in cui, per due esercizi consecutivi (come prima applicazione della norma, nel 2017 e 2018) abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali relativi a reddito, patrimonio, nonché numero di dipendenti (cfr. il nuovo art.2477 del codice civile):

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti.
In sostanza, nell’ipotesi in cui i citati limiti siano stati superati nel 2017 e nel 2018, occorre convocare, entro il 16 dicembre 2019, l’assemblea di nomina dei sindaci/revisori.
In linea generale, si ricorda che, in mancanza, la nomina è effettuata dal tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese (art.2477, co.5, del codice civile).
Nei casi di non regolare costituzione, mancanza del quorum per la votazione, o di assemblea deserta, occorre una nuova convocazione dell’assemblea entro un termine massimo di 30 giorni (cfr. anche gli artt.2369, 2479 e 2479-bis del codice civile).
Si ricorda, altresì, che circa il regime sanzionatorio relativo alla mancata osservanza dei citati obblighi (nomina dei sindaci/revisori ed adeguamento degli statuti), non vi sono specifiche disposizioni nel Codice della crisi d’impresa, ma occorre richiamare la regola generale di cui all’art.2631 del codice civile, riferita all’ “omessa convocazione dell’assemblea”, a cui è correlata l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro in capo agli amministratori ed ai sindaci.
Come è evidente, quindi, le nuove disposizioni sulla nomina degli organi di controllo nelle s.r.l., contenute nel Codice della crisi d’impresa devono necessariamente essere coordinate con le ulteriori disposizioni civilistiche relative sia all’approvazione dei bilanci (art.2478-bis), sia all’attività svolta dai sindaci/revisori (cfr., ad esempio, l’art.2429 sulla relazione annuale dei sindaci).
Circa le funzioni demandate ai sindaci, occorre richiamare in sintesi:

■ la durata in carica per un triennio, e la cessazione dalle proprie funzioni in coincidenza con la data dell’assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio (ferma restando, per esigenze di continuità, la proroga della loro funzioni fino all’accettazione dei nuovi sindaci);

■ la redazione della relazione annuale sull’attività svolta, che comprende, altresì, le indicazioni sull’andamento dell’impresa in termini di emersione tempestiva della possibile crisi d’impresa (cd. “controllo interno” come segnalazione di allerta di cui all’art.14, co.2, del Codice della crisi d’impresa).

Sotto tale profilo, in conformità con quanto sostenuto anche dall’ANCE, il documento del CNDCEC evidenzia come sia necessario un rinvio della nomina dell’organo di controllo e dell’adeguamento degli statuti delle s.r.l. all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 (termine ordinario del 30 aprile 2020).
In subordine, ed in via interpretativa, potrebbe valutarsi la possibilità di nominare l’organo di controllo entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio 2019 (cfr. l’art.379, co.3, del Codice della crisi e art.2477, co.5, del codice civile).
Si richiama l’attenzione sull’importanza, anche per le s.r.l. operanti nel settore delle costruzioni, di individuare tali figure professionali richieste dalla normativa (sindaci o revisori), non solo ai fini di una tempestiva gestione della possibile crisi d’impresa, ma anche per evitare di incorrere nella responsabilità solidale con gli amministratori della società in caso di mancata segnalazione (in base a quanto previsto dall’art.14, co.3, del medesimo Codice della crisi d’impresa).

*non regolare costituzione, mancanza del quorum, o assemblea deserta

 

 


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