SISMABONUS E AVVIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATORIE – CHIARIMENTI
Posso accedere al Sismabonus anche se l’asseverazione relativa alla classe di rischio sismico precedente l’intervento e raggiungibile a fine lavori, non è stata presentata al Comune insieme al titolo abilitativo?
No, perché l’asseverazione va depositata contestualmente al titolo abilitativo.
Per quanto riguarda le condizioni di accesso al Sismabonus l’Agenzia delle Entrate, richiamando le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi da parte di professionisti abilitati [1] ha chiarito, che:
■ in aggiunta alla documentazione prevista in base alla normativa edilizia [2], il progettista deve asseverare «la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato» (cfr. anche C.M. 7/E/2018);
■ l’asseverazione deve essere depositata contestualmente al titolo edilizio abilitativo dell’intervento agevolabile (SCIA e/o permesso di costruire).
Proprio tenuto conto di tale procedura, l’Agenzia delle Entrate esclude l’applicabilità del Sismabonus nell’ipotesi di presentazione tardiva dell’asseverazione, in un momento successivo al deposito del titolo edilizio dei lavori presso il Comune.
Si raccomanda, quindi, ai soggetti interessati (privati ed imprese associate, ad esclusione dei “beni merce”), di porre la massima attenzione nell’effettuazione di tale adempimento, al fine di non perdere il beneficio.
Posso accedere al Sismabonus se richiedo un permesso di costruire in variante e presento l’asseverazione della classe di rischio sismico dopo il 1° gennaio 2017, nel caso in cui il titolo abilitativo originario sia antecedente?
Sì, ma ad una condizione.
L’Ufficio tecnico del Comune deve attestare, anche in presenza di una variante sostanziale dell’opera e contestuale asseverazione di rischio, che la data effettiva di avvio della procedura autorizzatoria è successiva al 1° gennaio 2017.
Questo perché per fruire del Sismabonus è necessario che le procedure autorizzatorie dell’intervento agevolato siano state avviate a partire dal 1° gennaio 2017 [3].
Su questo aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in presenza di una istanza di PdC/Scia in variante, per determinare con esattezza la data di avvio della procedura autorizzatoria e definire che essa sia successiva al 1° gennaio 2017, il contribuente può chiedere un’attestazione all’Ufficio tecnico del Comune.
Qualora da questa risultasse che il procedimento sia iniziato dopo il 1° gennaio 2017, in presenza di tutte le condizioni di legge, sarà possibile fruire del Sismabonus [4], altrimenti no.
In sostanza, senza una specifica attestazione del Comune circa la successiva data di inizio del procedimento rispetto al provvedimento originario, se il titolo urbanistico originario autorizzativo dell’intervento di demolizione e ricostruzione è precedente al 1° gennaio 2017, il beneficio è escluso, anche in presenza di una variante sostanziale dell’opera. Indipendentemente dal momento di presentazione dell’asseverazione.
Su quest’ultimo aspetto si segnala la recente risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 431 del 25 ottobre 2019 che, in sostanza, conferma quanto già precisato.
Note:
[1] Cfr. Il D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, come modificato dal successivo D.M. del 7 marzo 2017, n. 65.
[2] Cfr. il D.P.R. 380/2001.
[3] Cfr. art.16, co.1-bis, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013 e CM 7/E/2018.
[4] Resta fermo che contestualmente alla presentazione dell’istanza del titolo abilitativo in variante, l’istante deve avere comunque presentato anche l’asseverazione di rischi sismico.
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