INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – I NUOVI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Con un punteggio pari a 8 la compensazione dei crediti può avvenire senza visto di conformità e già a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta in cui sono maturati, senza attendere la presentazione del modello ISA. Se però la premialità deriva da una dichiarazione incompleta o inesatta, il beneficio non è legittimo, per cui si applica la sanzione per indebita compensazione.
Inoltre, il riconoscimento delle premialità resta vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione nei termini ordinari, non avendo rilevanza eventuali dichiarazioni integrative o il ravvedimento.
Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E del 9 settembre 2019 che raccoglie e sistematizza, in forma di domande e risposte, una serie di aspetti di carattere pratico sugli Indici sintetici di affidabilità fiscale e si aggiunge alla recenteC.M. n.17/E/2019.
Le aree tematiche affrontate sono nove:
- l’utilizzo degli Isa ai fini delle attività di analisi del rischio e selezione
- le cause di esclusione
- le segnalazioni relative agli indicatori e al funzionamento del software “Il tuo ISA”
- il funzionamento del coefficiente individuale
- la compilazione dei modelli Isa 2019
- i dati precompilati resi disponibili dall’Agenzia delle entrate necessari per l’applicazione degli Isa
- i benefici premiali previsti dalla normativa Isa
- la proroga dei versamenti disposta dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del Dl 34/2019
- gli effetti della indicazione di ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità.
Diversi i chiarimenti forniti, ad esempio, in merito ad attribuzione di punteggio e di premialità.
Per quanto riguarda i punteggi viene chiarito che l’attribuzione del punteggio tra 6 e 7,99 non comporta l’attivazione di un’attività di controllo. L’Agenzia terrà conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.
In tema di premialità viene chiarito, tra l’altro, che i contribuenti a cui è riconosciuto il beneficio dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per le compensazioni di crediti IVA fino a 50.000 euro annui e fino a 20.000 relativi alle imposte dirette e all’IRAP[1] possono utilizzare tali crediti in compensazione, già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo di imposta in cui sono maturati, senza necessità di attendere la presentazione del modello ISA.
In tal caso è necessario che:
- il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi, compreso il calcolo del punteggio di affidabilità richiesto dal Provvedimento n. 126200/2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (punteggio pari o maggiore di 8);
- il credito utilizzato per effettuare la compensazione sia quello effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.
Viene però chiarito che nel caso in cui, dopo aver effettuato la compensazione senza apposizione del visto di conformità, il punteggio scenda al di sotto del valore 8 (per via di errori, dichiarazioni integrative, accertamenti etc.), il godimento del beneficio non potrà ritenersi legittimo e sarà applicabile la sanzione prevista pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione[2] oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati.
Non è possibile, invece, tener conto di dichiarazioni integrative e del ravvedimento a favore dell’impresa che incida sul punteggio ISA, per accedere ai benefici premiali. A tal riguardo viene infatti precisato che il riconoscimento delle premialità legate all’attribuzione del punteggio è vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari.
Per quanto riguarda i dati delle precompilate ISA 2019 viene confermato che, nel caso in cui l’ISA venga calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall’Agenzia, l’esito per quanto riguarda le variabili precalcolate, non sarà soggetto a contestazioni.
Sempre riguardo alle precompilate, viene precisato che sussiste la possibilità di modificare i dati per disattivare le criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia.
Vi sono delle variabili che, invece, non sono modificabili:
- “Numero di periodi d’imposta in cui è stato presentato un modello degli studi di settore e/o dei parametri nei sette periodi d’imposta precedenti”;
- “Media di alcune variabili dichiarate dal contribuente con riferimento ai sette periodi d’imposta precedenti”;
- “Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi”;
- “Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto”.
Il contribuente che rilevi dei disallineamenti relativamente a queste variabili, può fornire elementi esplicativi compilando le “note aggiuntive”.
Note:
[1] Cfr. il comma 11, lettera a) dell’articolo 9-bis, del DL n. 50/2017 Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.96/2017.
[2] Di cui all’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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