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13.09.2019 - lavoro

INPS – INCREMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE DOVUTO PER I RINNOVI DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – ISTRUZIONI PER LA GESTIONE – CIRCOLARE 6 SETTEMBRE 2019, N. 121

L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto dignità), per limitare l’utilizzo del contratto a tempo determinato, ha disposto che il contributo addizionale, pari all’1,40%, sia incrementato dello 0,50% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

A tal riguardo l’Inps, anche in considerazione che tale contributo serve a finanziare la Naspi, con l’allegata circolare n. 121 del 6 settembre 2019, ha fornito le indicazioni per consentire ai datori di lavoro di adempiere correttamente a tale nuovo obbligo.

In via preliminare, l’Istituto ricorda che la fattispecie del rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato ricorre quando l’iniziale contratto raggiunge la scadenza originariamente prevista, o successivamente prorogata, e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine.

L’Istituto precisa inoltre che, poiché la disciplina dei rapporti a termine riguarda anche la somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l’aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore, ovvero nell’ipotesi inversa.

Inoltre, a seguito di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, l’INPS specifica che si configura un rinnovo, e non una proroga, anche nel caso in cui venga modificata la causale originariamente apposta al contratto a termine, seppure l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità.

Diversamente, l’incremento non è dovuto, in quanto si configura una proroga, nel caso in cui un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, fosse successivamente prolungato oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale.

L’Istituto chiarisce che l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dello 0,50% interessa i rinnovi dei contratti a termine interventi dopo il 14 luglio 2018.

In merito alla misura dell’aumento del contributo addizionale, l’INPS specifica che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza.

A titolo esemplificativo, si riporta il seguente calcolo:

  • contratto originario: 1,4%;
  • 1° rinnovo: 1.9% (1,4% + 0,5%);
  • 2° rinnovo: 2.4% (1,9% + 0,5%);
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

Peraltro, viene chiarito che, ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,50%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018. Pertanto si considera primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto a far tempo dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine sia già stato rinnovato precedentemente alla suddetta data.

La circolare ricorda anche che tra i casi di esclusione dall’obbligo del versamento del contributo addizionale e, pertanto, dagli effetti del relativo aumento, rientrano:

– l’assunzione di lavoratori con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti e

– l’assunzione di apprendisti.

L’istituto riepiloga inoltre le ipotesi di restituzione del contributo addizionale; si tratta, in particolare, dei casi di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In entrambi i casi, la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova.

La misura della predetta restituzione comprende anche l’aumento del contributo addizionale.

Nel caso di più rinnovi contrattuali potrà essere recuperato l’importo del contributo addizionale e il relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso Uniemens di competenza settembre 2019, dovranno esporre, per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative contenute nella circolare in oggetto e a cui si fa rinvio, i valori complessivi relativi ad ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.

Allegato: Circolare Inps n. 121 del 06-09-2019


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