AGENZIA ENTRATE – REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – DEFINIZIONE DI “CATEGORIA DI LAVORATORI” E DI “GRUPPO OMOGENEO” – CONFERMA DELLE PRECEDENTI POSIZIONI – INTERPELLO 18 LUGLIO 2019, N. 273
Una Società ha convenuto con le Organizzazioni sindacali la messa a disposizione, a favore di tutti i dipendenti rientranti in un gruppo individuato sulla base di criteri oggettivi, di un percorso di formazione, apprendimento e aggiornamento professionale, interamente a carico del datore di lavoro, nonché di un piano di welfare aziendale attento anche all’occupabilità presente e futura dei lavoratori coinvolti.
Il gruppo di cui trattasi è stato composto, avuto riguardo al maggior rischio di non impiegabilità e di maggior fragilità sociale, secondo condizioni oggettive funzionali predeterminate, derivanti dal livello di svantaggio e dalla probabilità di durata dell’eventuale periodo di disoccupazione del singolo lavoratore. Le caratteristiche valutate e risultanti dall’accordo sono riferite, quindi, sia alla persona del lavoratore (genere, età, cittadinanza, titolo di studio) sia al territorio di sua residenza e alla relativa dinamicità del mercato del lavoro (tasso di occupazione, incidenza delle famiglie a bassa intensità di lavoro, densità imprenditoriale).
La Società ha chiesto all’Agenzia conferma circa la possibilità di considerare “omogenea” la categoria rappresentata dal gruppo come sopra definito, in modo da poter far rientrare nel relativo trattamento agevolativo fiscale il valore del servizio fornito.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che le erogazioni, come quella di cui trattasi, non generano reddito imponibile in capo al lavoratore quando i relativi servizi sono messi a disposizione della generalità o di categorie di dipendenti, ha, in effetti, rilevato la destinazione a una “categoria di lavoratori” dell’offerta del percorso di formazione, apprendimento e aggiornamento professionale.
Ad avviso dell’Agenzia, la fattispecie proposta ha soddisfatto i requisiti richiesti dalla normativa fiscale, rappresentata dall’art. 51, comma 2, del TUIR: pertanto, i servizi di cui trattasi non portano a generare, nei confronti dei dipendenti coinvolti, alcun reddito da lavoro dipendente.
Con l’interpello in commento, quindi, è’ stato, quindi, nuovamente confermato come l’Agenzia, in linea con le varie posizioni ministeriali susseguitesi nel tempo, ricolleghi la nozione di “categorie di dipendenti” a tutti i dipendenti di un certo tipo, ossia a un gruppo omogeneo di dipendenti, individuato secondo criteri oggettivi e predeterminati, con conseguente esclusione di sistemi di classificazione strumentali o ad personam.
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