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02.08.2019 - tributi

IMPOSTA DI BOLLO – CHIARIMENTI SUL REGIME FISCALE PER LA DENUNCIA DI OPERE EDILIZIE

Imposta di bollo, nella misura di 16 euro per ogni foglio, per le denunce relative ad opere in cemento armato, per le istanze e le autorizzazioni di sopraelevazione, nonché per la dichiarazione di fine lavori e per il certificato di collaudo.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.319 del 25 luglio 2019, di particolare interesse per il settore delle costruzioni, in materia di applicabilità dell’imposta di bollo nell’ipotesi di denuncia, presso lo sportello unico comunale per l’edilizia, relativa all’esecuzione di opere in cemento armato.
In particolare, richiamando anche precedenti chiarimenti di prassi, l’Amministrazione finanziaria specifica che l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 16 euro per ogni foglio (composto da quattro facciate) per i seguenti atti:

–     denuncia relativa ad opere in cemento armato (cd. “documentazione strutturale”), munita dell’attestazione di avvenuto deposito al Comune[1].
Gli allegati tecnici a tale denuncia, invece, sono assoggettati all’imposta di bollo solo in caso d’uso, ovvero quando sia richiesta la registrazione (nella medesima misura di 16 euro per ogni foglio)[2];

–     istanza per l’effettuazione di sopraelevazioni di edifici (per le quali sia obbligatorio il parere tecnico) e la relativa autorizzazione (o diniego)[3];

–     certificato di fine lavori e di collaudo[4].

Con riferimento, invece, alla denuncia di varianti in corso d’opera, l’Agenzia delle Entrate specifica che questa non deve essere assoggettata all’imposta di bollo se il Comune si limita unicamente ad acquisire tale documentazione, senza avviare alcun procedimento amministrativo di tipo autorizzativo.

 Note:

[1] Cfr. l’art.6 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972 e la R.M. 302570/1984.

[2] Cfr. l’art.2, co.2, del D.P.R. 642/1972 e art.28 della tariffa, parte seconda.

[3] Cfr. gli artt. art.3, co.1, e 4, co.1, della tariffa, parte prima, del D.P.R. 642/1972.

[4] Ai sensi dell’art.2 della tariffa, parte seconda, allegata al medesimo D.P.R. 642/1972 – cfr. anche le R.M. 139/E/2009 e 97/E/2002.


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