19.03.2007 - lavoro

INPS – ALLARGAMENTO DELL’ UNIONE EUROPEA – TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI CITTADINI BULGARI E RUMENI – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

INPS – ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA – TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI CITTADINI BULGARI E RUMENI – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO INPS – ALLARGAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA  – TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI RICONOSCIUTI IN FAVORE DEI CITTADINI BULGARI E RUMENI – ULTERIORI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO

Con la circolare n. 46, che di seguito si pubblica, l’Inps ritorna sull’argomento relativo all’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale che, di recente, hanno interessato le neocomunitarie Repubbliche di Bulgaria e Romania (cfr. Not. nn. 1 e 2/2007).
Come già evidenziato nelle precedenti informative, i lavoratori italiani distaccati in Romania e Bulgaria e, viceversa, quelli bulgari e rumeni distaccati in Italia dovranno essere assicurati nei Paesi d’origine, richiedendo l’apposito formulario E101. In tal modo i datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare i versamenti previdenziali per le forme assicurative attenendosi alle tipologie ed alle aliquote previste nei Paesi di provenienza.
Nel caso in cui la procedura di distacco non fosse attuata, ovvero, nel caso di superamento del periodo autorizzato al distacco, i lavoratori neocomunitari che si trovano in Italia dovranno essere assicurati attenendosi alla legislazione nazionale italiana secondo il principio di territorialità dell’obbligo assicurativo.
Ricapitolati gli aspetti concernenti le modalità per l’instaurazione del rapporto di lavoro, la nota si sofferma su quelli relativi ai trattamenti assistenziali e previdenziali riconosciuti in favore dei cittadini bulgari e rumeni successivamente al 1 gennaio 2007.
In particolare viene segnalato che, i cittadini comunitari residenti in Italia, tra cui i bulgari e i rumeni, possono usufruire dei benefici riconosciuti dalla legislazione italiana a sostegno della maternità e paternità solo per gli eventi relativi alle nascite, alle adozioni e agli affidamenti, scaturiti dopo la data del 1 gennaio 2007; viceversa, per quelli precedenti sarà possibile riconoscere le relative prestazioni ove sussista un’apposita domanda presentata all’Inps ovvero al Comune e sia perfezionato il requisito del possesso della carta di soggiorno entro la suddetta data.
Relativamente all’assegno per il nucleo familiare la nota in oggetto ribadisce, come nel precedente messaggio Inps n. 3261/07, che ai cittadini comunitari residenti in Italia sia riconosciuta tale prestazione solo nei casi in cui ricorrano, alla data di presentazione della domanda, tutti i requisiti previsti dalla legge. Pertanto per usufruire dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2007/31 dicembre 2007, i soggetti legittimati potranno inoltrare la richiesta entro il 31 gennaio 2008. 
Infine si sottolinea che, per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali di Assegno sociale e di Invalidità civile, i cittadini bulgari e rumeni residenti sul territorio italiano, dalla data del 1 gennaio 2007 se in possesso dei requisiti di legge, sono tenuti esclusivamente a produrre la Carta di soggiorno UE, ai sensi del DPR n. 54/02.  

Inps
Circolare n. 46 del 23 Febbraio 2007

Oggetto: Legge n.16 del 9 gennaio 2006 di ratifica del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea. Riflessi previdenziali.
Sommario: Premessa. Modalità del rapporto di lavoro. Trattamento assistenziale e previdenziale

Con la Legge n.16 del 9 gennaio 2006 l’Italia ha ratificato il Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione Europea, con effetto dal 1 gennaio 2007.
Da tale data è prevista l’applicazione di tutte le norme comunitarie, incluse quelle relative alla libera circolazione dei lavoratori e al loro soggiorno sul territorio nazionale, ai sensi del DPR n.54 del 18 gennaio 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini di Stati Membri dell’Unione Europea).
Ciò premesso, a completamento ed integrazione dei messaggi n. 1552 del 16 gennaio u.s. e n. 2309 del 25 gennaio u.s., che si intendono interamente recepiti dal presente testo, si forniscono ulteriori elementi inerenti alla sicurezza sociale di rapporti di lavoro e alle modalità di gestione degli aspetti previdenziali ed assistenziali applicabili ai cittadini dei due paesi neo comunitari.

Modalità del rapporto di lavoro
A decorrere dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la disciplina comunitaria in materia di sicurezza sociale sia per i lavoratori rumeni e bulgari distaccati in Italia, che per i lavoratori italiani distaccati in uno dei due Paesi neo – comunitari.
Con riferimento ai lavoratori italiani di imprese italiane distaccati in Romania e Bulgaria, inoltre, non potrà più trovare applicazione la legge n. 398/1987, quale fonte di diritto interno disciplinante l’obbligo assicurativo nei confronti del lavoratore italiano occupato in un Paese estero non legato all’Italia da accordi, anche parziali, in materia di sicurezza sociale.
Tali lavoratori potranno essere assicurati in Italia solo in caso di attivazione della procedura di “distacco” (tramite  richiesta del formulario E101) ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale.
In tal caso i datori di lavoro devono continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per forme assicurative, tipologie ed aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.
La normativa di riferimento per la qualificazione e la determinazione del reddito imponibile ai fini previdenziali è quella contenuta nell’art. 6 del D.Lgs. n. 314/1997, di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.
Al di fuori dell’ipotesi del distacco, per gli stessi lavoratori nessun adempimento contributivo deve essere effettuato in Italia, considerato che le disposizioni della legge 398 del 1987, come già esposto, non trovano più applicazione.
I lavoratori rumeni e bulgari, di imprese di quei paesi, distaccati in Italia, a partire dal 1° gennaio 2007, ove sia attivata la procedura di distacco  (con richiesta del  modello E101 all’Autorità competente del Paese di provenienza ), continuano ad essere assicurati presso quest’ultimo ai sensi delle disposizioni comunitarie.
Nell’ipotesi in cui non sia attivata la procedura di distacco ovvero in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, i lavoratori neocomunitari distaccati in Italia, dovranno essere assicurati secondo la legislazione italiana in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani.
Si ritiene opportuno precisare che la disciplina predetta trova applicazione anche ai lavoratori rumeni e bulgari che alla data del 1° gennaio 2007 già si trovavano in Italia.
Pertanto, anche in questo caso, ove l’impiego in Italia consegua ad una situazione di distacco, il datore di lavoro rumeno o bulgaro dovrà produrre l’E101.
In tutti gli altri casi, l’obbligo assicurativo per tali lavoratori dovrà continuare ad essere assolto in Italia secondo le regole generali finora applicate (Cfr. circolare n. 122/2003).
Per quanto concerne l’accesso al mercato del lavoro marittimo, è opportuno richiamare in questa sede la nota del 18 gennaio 2007 del Ministero dei Trasporti, Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, con cui si precisa che le disposizioni di cui al decreto legislativo n.286/90 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano e che il settore è regolato da normativa speciale (Convenzione internazionale IMO STCW, legge n.30/98 e n.88/001 ecc.). Pertanto, il controllo dell’accesso dei marittimi bulgari e rumeni, come per tutti i lavoratori marittimi, avviene attraverso la verifica da parte delle Autorità Marittime o Consolari dei requisiti d’imbarco (idoneità / inidoneità alla navigazione) e, soprattutto, il possesso dei titoli professionali idonei e necessari per lo svolgimento dell’attività a bordo delle navi battenti bandiera nazionale. 

Trattamento assistenziale e previdenziale
Considerato che i cittadini comunitari hanno diritto ai benefici riconosciuti dalla legislazione italiana a sostegno della maternità e della paternità (assegno di maternità dello Stato ed assegno di maternità del Comune di cui al capo XIII del D.Lgs. 151/2001) alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani (si rammenta, in particolare, quella relativa alla necessità di residenza in Italia), si precisa che a tali benefici i cittadini dei citati Paesi possono accedere solo per gli eventi (nascite, adozioni, affidamenti, ove contemplati) verificatisi dopo la data del 1° gennaio 2007.
Per gli eventi di maternità, verificatisi precedentemente al 1° gennaio 2007, per i quali sia prevista apposita domanda da presentare all’INPS (assegno dello Stato) o al Comune (assegno del Comune) il cui termine risulti ancora non scaduto alla suddetta data del 1° gennaio 2007, sarà possibile erogare le relative prestazioni qualora venga perfezionato entro tale termine il requisito del possesso della carta di soggiorno (per cittadini comunitari ), la cui richiesta sia stata presentata prima della scadenza del termine suddetto.
Per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno al nucleo familiare di cui all’art. 65 della legge 23.12.1998 n. 448, beneficio esteso dall’art. 80, comma 5, della legge 23.12.2000, n. 338 anche ai nuclei familiari di cittadini comunitari residenti in Italia aventi tre figli minori, si precisa che, in occasione dell’entrata nell’Unione Europea dei nuovi due Paesi, i cittadini di tali Stati hanno titolo alla concessione di detta prestazione, a far tempo dal 1° gennaio 2007 qualora ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.
Si sottolinea inoltre  che la richiesta dell’assegno al nucleo familiare per il periodo 1.1.2007/31.12.2007 potrà essere inoltrata entro il 31 gennaio 2008, sempre che alla data della domanda i cittadini siano in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per il diritto al beneficio.
Per quanto concerne infine il riconoscimento delle prestazioni assistenziali di assegno sociale (AS) e di invalidità civile (INVCIV) non sono contemplate restrizioni; pertanto, dalla data dell’1.1.2007 i cittadini appartenenti a Romania e Bulgaria possono più agevolmente accedervi, non essendo più necessario il possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi del testo unico sull’immigrazione, così come previsto dall’art. 80 co.19 L.388/2000.
I cittadini rumeni e bulgari residenti sul territorio italiano, dunque, per ottenere le provvidenze economiche di AS e INVCIV – se in possesso di tutti gli altri requisiti – dovranno solo produrre la Carta di soggiorno UE concessa in base alle disposizioni contenute nel DPR 54/02.


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