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26.07.2019 - lavoro

INAIL – NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI – ULTERIORI PRECISAZIONI – NOTA 12 LUGLIO 2019, N. 10661

A scioglimento della riserva formulata in sede di commento della comunicazione con cui la Sede INAIL di Brescia ha voluto sottolineare la corretta applicazione della normativa relativa all’inquadramento dei lavoratori coinvolti in esperienze di tirocinio, completiamo l’analisi della nota in oggetto, per le figure di maggior interesse delle imprese edili.
Dirigenti
L’Istituto conferma che l’inquadramento tariffario prescinde dalla qualifica dirigenziale; pertanto, sono da adottarsi gli stessi principi di classificazione usati per le altre categorie di lavoratori.
Nello specifico:

  • per il personale dirigenziale direttamente impiegato nelle voci di tariffa riferite al ciclo produttivo aziendale, si applicano i riferimenti tariffari validi per la generalità dei dipendenti adibiti alle medesime attività;
  • per il personale dirigenziale che svolge esclusivamente attività di ufficio, la classificazione ai fini INAIL deve avvenire all’interno della voce “0722”;
  • per il personale dirigenziale che svolge attività di ufficio ma accede, per le proprie responsabilità e l’espletamento delle proprie funzioni, nei luoghi in cui si svolge il ciclo produttivo aziendale, la voce di riferimento è la “0723”;
  • nel caso in cui la mansione comporti l’accesso in diverse sedi sia del proprio datore di lavoro che di terzi, per l’effettuazione di controlli o per altre finalità commerciali, l’attività va inquadrata all’interno della voce “0723”.

Attività del personale che effettua verifiche o controlli
Ad avviso dell’Istituto, il personale che effettua accessi presso reparti produttivi o cantieri dell’impresa del proprio datore o di terzi per effettuare attività specifiche della propria mansione (attività di supervisione, verifiche progettuali, verifica delle lavorazioni commissionate, ecc…) va riferito alla voce “0723”, in quanto tali attività risultano intrinsecamente itineranti, ossia in esse lo spostarsi da un luogo all’altro è insito nel ruolo professionale del lavoratore.

RSPP
Per quanto concerne la figura del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, la nota dell’Istituto distingue l’ipotesi del RSPP interno da quella del RSPP esterno.
Nel primo caso, infatti, poiché la figura fa parte dell’attività aziendale, essa deve seguire, anche sotto il profilo assicurativo, la classificazione del ciclo produttivo aziendale.
Nel secondo caso, invece, l’attività di un RSPP esterno va riferita alla voce “0723”.

Ambito di applicazione della voce “3400”.
La voce in questione ricomprende la “costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione, anche con tecniche senza scavo, di linee aeree e interrate di traporto e distribuzione dell’energia elettrica, di impianti di illuminazione pubblica, di linee aeree interrate di trasmissione dei segnali, di linee di contatto per ferrovie, tranvie, filovie, di impianti di segnalazione luminosa stradale e ferroviaria”.
Al riguardo, l’Istituto ha precisato che in tale contesto va fatto rientrare qualsiasi intervento su linee aeree e interrate di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica, anche di piccola manutenzione, quali, a puro titolo esemplificativo, la sostituzione delle lampade o dei led dei lampioni pubblici.

Applicazione della voce “03600” e elementi distintivi fra la “3400” e la “3600
L’INAIL ha chiarito che le lavorazioni previsti al Gruppo 3600 (“Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti e a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d’uso. Lavorazioni di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali, compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i la vori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi”) riguardano gli stabilimenti industriali e gli edifici con qualsiasi destinazione d’uso.
Le lavorazioni da inquadrare all’interno della voce “3400”, invece, riguardano le linee di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica.
Pertanto, i due ambiti differiscono, secondo le istruzioni diramate dall’Istituto, sia per le modalità esecutive che per i macchinari e le attrezzature utilizzati: pertanto, individuano due ambiti, dal punto di vista tecnico, ben distinti.

Allegato: INAIL – FAQ

 


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