IL CONDONO AMBIENTALE E CONDONO EDILIZIO: DIFFERENZE NELL’ASSETTO NORMATIVO
Corte di Cassazione, sentenza n. 29979/2019
La Cassazione, con la sentenza pubblicata il 09 luglio scorso, precisa che il soggetto che beneficia del condono ambientale non può aspettarsi anche una sanatoria per i reati edilizi. Alla base della pronuncia un’ordinanza del giudice della sezione distaccata di Ischia che aveva revocato l’ordine di demolizione disposto dalla procura della Repubblica di Napoli nei confronti di un privato per cui l’intervenuto condono cosiddetto “ambientale” di cui alla legge n. 308/2004 implicasse al tempo stesso l’inapplicabilità di demolizione delle opere abusive ex articolo 31 comma 9 del Dpr 380/01.
Contro tale provvedimento è stato proposto ricorso, accolto dalla Corte, che ha evidenziato come il condono ambientale e quello edilizio viaggino su binari paralleli che difficilmente si possano incontrare. In particolare i Supremi giudici hanno evidenziato che, mentre in tema di reati edilizi l’interesse protetto è sia quello formale della realizzazione della costruzione nel rispetto del titolo abilitativo sia quello della tutela del territorio, quando si tratta di illeciti paesaggistici viene tutelato il paesaggio e l’armoniosa articolazione e sviluppo dell’ambiente.
In assenza di specifiche disposizioni normative, l’assetto normativo dettato in materia paesaggistica e in quella edilizia seguono strade autonome. Sussiste, infatti, una disciplina dettata in materia di regolamentazione degli abusi edilizi e paesaggistici. Da tale considerazione ne consegue che «non è dato rinvenire un’automatica e necessaria correlazione e quindi una reciproca influenza tra le vicende giuridiche che possono interessare un medesimo intervento abusivo e che operino nei distinti settori della tutela paesaggistica o della disciplina edilizia ed urbanistica».
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