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05.07.2019 - tributi

INFORMATIVA DEI CONTRIBUTI PUBBLICI – PUBBLICITÀ ENTRO IL 30 GIUGNO

(Ratio Quotidiano del 7/6/2019)

Entro il 30 giugno 2019 chi ha ricevuto contributi pubblici dovrà farne pubblicità secondo differenti modalità a seconda della propria forma giuridica: nella nota integrativa al bilancio, sul proprio sito Internet, sui portali digitali delle associazioni di categoria o addirittura sulla propria pagina Facebook (come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro 11/ gennaio 2019, n.2). Il nuovo obbligo è stato introdotto per motivi di trasparenza dalla L. 124/2017 (art. 1, cc. 125-127).
La norma è stata poi modificata dal decreto Crescita (art. 35) e commentata dalla recente nota congiunta 6 maggio 2019 di Assonime e CNDCEC, che ha recepito le novità appunto del decreto Crescita. Cerchiamo qui di riassumere la disciplina per punti.

Soggetti beneficiari (destinatari dell’obbligo di pubblicità) – devono adempiere agli obblighi di pubblicità:
– associazioni nazionali di protezione ambientale, dei consumatori e degli utenti, ONLUS, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri;
– società di capitali tenute alla redazione della nota integrativa in forma ordinaria;
– società di capitali che redigono la nota integrativa in forma abbreviata o micro;
– società di persone, ditte individuali;

Forma di pubblicità:
– la prima categoria di beneficiari (associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali) deve pubblicare i contributi sul proprio sito Internet o analoghi portali digitali;
– le seconda: nella propria nota integrativa al bilancio;
– la terza e la quarta categoria: sul proprio sito Internet o su portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza.

Le sanzioni per l’inosservanza verranno erogate dal 1° gennaio 2020 in misura dell’1% degli importi ricevuti (con un minimo di 2.000 euro), maggiorata della sanzione accessoria e della restituzione integrale delle somme ricevute se non si adempie entro 90 giorni dalla contestazione.

Termini: la scadenza è per tutti il 30.06.2019.

Importo: è soggetto a pubblicità soltanto il contributo (o la somma dei contributi) che superi i 10.000 euro.
È stato chiarito che non vanno pubblicate le agevolazioni/sovvenzioni rivolte alla generalità delle imprese e accessibili a tutti coloro che ne abbiano i requisiti, né le somme percepite a titolo di corrispettivo per la prestazione svolta o a titolo di risarcimento. Vale il principio di cassa, pertanto l’adempimento della pubblicità scatta al 30 giugno dell’anno successivo al ricevimento del contributo, tant’è che la norma parla dell’effettiva erogazione del contributo.

 

 


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