NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE, LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Cosa sono e come si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale: l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito una Guida che riepiloga la disciplina degli indici, e illustra i benefici del nuovo strumento per le imprese.
Nella Guida “Gli indici sintetici di affidabilità fiscale: i vantaggi per le imprese e i professionisti” – Giugno 2019, oltre ad una spiegazione del funzionamento degli ISA, vengono anche fornite le regole di compilazione del modello per la comunicazione dei dati che è parte integrante della dichiarazione dei redditi 2019.
Come noto, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA) sono stati istituiti dalla Manovra correttiva del 2017 (DL. 50/2017) [1] per superare la logica dell’accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dai previgenti Studi di Settore, e favorire la compliance e l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.
L’indice sintetico è calcolato come media aritmetica di un insieme d’indicatori elementari e rappresenta il posizionamento del contribuente rispetto a tali indicatori attribuendo al soggetto un valore di sintesi, in scala da 1 a 10, dei singoli indicatori elementari.
Per l’attribuzione di tale punteggio, il contribuente deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando gli appositi modelli, i propri dati economici, contabili e strutturali. Per la compilazione e l’invio dei dati, contribuenti ed intermediari possono utilizzare il software “Il tuo ISA” scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Più basso sarà il valore dell’indice, minore sarà l’affidabilità fiscale del soggetto, più alto sarà il valore, maggiore sarà l’attendibilità fiscale del soggetto. A seconda dei diversi livelli di affidabilità conseguenti all’applicazione degli ISA, verranno riconosciuti, ai contribuenti, determinati benefìci fiscali.
Con il Provvedimento n. 23721 del 30 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli (e relative istruzioni) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di sintetici di affidabilità fiscale che dovranno essere compilati dai contribuenti che, nel 2018, hanno esercitato una delle attività per le quali risultano approvati gli ISA.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.126200 del 10 maggio 2019 sono stati definiti i punteggi che consentono l’accesso alle premialità previste per i contribuenti soggetti ai nuovi Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) per il periodo d’imposta 2018 [2]:
ISA = 8
Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per le compensazioni di crediti:
IVA di importo inferiore o uguale 50.000 euro annui, maturati nel 2019;
relativi alle imposte sui redditi e all’Irap di importo inferiore o uguale 20.000 euro annui, maturati nel 2018.
Esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri del 2020, per i crediti inferiori o uguali a 50.000 euro.
Esonero dall’apposizione del visto di conformità o della garanzia sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato nella dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019 e del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50.000 euro all’anno.
Anticipazione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento [3].
ISA = 8,5
Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici [4].
ISA = 9
Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative [5];
Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo [6], a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Per quanto riguarda, nello specifico, il settore delle costruzioni si ricorda che l’Indice Sintetico di Affidabilità fiscale AG69U per le attività di costruzione è stato approvato il 6 dicembre 2018 dalla Commissione degli Esperti di cui l’ANCE fa parte, e successivamente adottato con il DM del 28 dicembre 2018 [7] del MEF.
Occorre precisare che la versione definitiva dell’ISA per le costruzioni AG69U ha recepito le osservazioni formulate dall’ANCE, in merito ad alcuni aspetti critici legati, in particolare, all’opportunità di diversificare le imprese che svolgono attività di nuova costruzione da quelle operanti nel comparto del recupero dell’esistente, alla necessità di valutare quegli oneri che caratterizzano il settore delle costruzioni sul piano della formazione, della sicurezza e degli aspetti finanziari (es. fisiologico indebitamento, criticità derivanti dai ritardati pagamenti delle P.A. committenti e dall’operatività di meccanismi quali lo split payment ed il reverse charge).
L’ISA AG69U per le attività di costruzione, come disposto dal Provvedimento n. 23723 del 30 gennaio 2019 sarà sottoposto a revisione anticipata al 2019 al fine di valutare meglio l’effettiva incidenza di meccanismi, quali lo split payment ed il reverse charge, sul valore degli indicatori che influiscono sul grado di affidabilità fiscale delle imprese del settore.
Si evidenzia, infine, che alla luce del ritardo con cui è stato reso disponibile il software per la compilazione e l’invio dei dati (avvenuta il 10 giugno scorso), nel corso dell’iter di conversione del DL 34/2019, attualmente all’esame del Parlamento, è stata approvata dalla Camera una modifica normativa volta a posticipare al 30 settembre 2019 il termine dei versamenti delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA in scadenza dal 30 giugno al 30 settembre 2019.
Per completezza, si allega anche la Guida dell’ANCE sull’ISA AG69U, aggiornata a giugno 2019.
Note:
[1] Il comma 1 dell’art. 9-bis del DL 50/2017 convertito con modifiche dalla Legge 96/2017 ha abrogato l’art. 7-bis del DL 193/2016 convertito con modificazioni nella Legge 225/2016, originariamente istitutivo degli ISA.
[2] Art. 9-bis, co.11, del DL 50/2017, convertito con modificazioni nella legge n.96/2017
[3] Art. 43, co. 1, del Dpr 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art.57, co. 1, del Dpr 633/72 per l’Iva.
[4] Art. 39, co. 2, lettera d), secondo periodo per quanto riguarda redditi d’impresa delle persone fisiche del Dpr 600/73, e art. 54, co. 2, Dpr n. 633/72.
[5] Art. 30 della legge n. 724/94, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del Dl n. 138/2011.
[6] Art. 38 del Dpr 600/73.
[7] I primi 69 ISA sono stati approvati con il DM del 23 marzo 2018 del MEF, gli ultimi 106 sono stati approvati con il DM del 28 dicembre 2018.
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