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21.06.2019 - tributi

DECRETO SBLOCCA CANTIERI – NOVITÀ SU IRREGOLARITÀ FISCALI E ORGANI DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

Eliminazione della possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un concorrente dalle gare in presenza di adeguata dimostrazione dell’esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate.
Ripristinata, quindi, come richiesto dall’ANCE, l’esclusione dalle gare d’appalto unicamente nell’ipotesi di irregolarità fiscali e contributive “gravi e definitivamente accertate” secondo la formulazione originaria, già contenuta nel Codice dei contratti pubblici.
Rivisti, inoltre, in accoglimento delle richieste dell’ANCE, i requisiti riferiti all’attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi ed al numero di dipendenti ai fini dell’obbligo di nomina degli organi di controllo delle s.r.l., come stabilito dal codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019).
Lo prevede la legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del DL 32/2019 (cd. “Decreto sblocca cantieri”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 17 giugno 2019.

Regolarità fiscale nelle gare d’appalto
Come noto, il “Decreto sblocca cantieri” (DL 32/2019) è intervenuto sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto pubbliche (stabilite dall’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici), aggiungendo un’ulteriore ipotesi relativa alle irregolarità fiscali e contributive riscontrate in capo ai partecipanti.
In particolare, il DL 32/2019 prevedeva la possibilità, per la stazione appaltante, di escludere un concorrente qualora fosse stato in grado di dimostrare adeguatamente l’esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate.
Tale previsione era stata dettata dall’esigenza, per lo Stato italiano, di adeguarsi ai rilievi di incompatibilità con le Direttive comunitarie, sollevati dalla Commissione UE in merito ad alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016.
Come fortemente auspicato dall’ANCE, durante l’iter di conversione in legge del Provvedimento, la disposizione è stata eliminata, con la conseguenza che resta confermata la disciplina attualmente contenuta nel Codice dei contratti pubblici, in base alla quale il concorrente può essere escluso dalla gare d’appalto unicamente nell’ipotesi di irregolarità fiscali e contributive “gravi e definitivamente accertate”, secondo la formulazione originaria già contenuta nell’art.80, co.4, del D.Lgs. 50/2016.
Sono state, così, accolte le istanze dell’ANCE che, fin dall’introduzione della disposizione, aveva evidenziato, nelle competenti Sedi istituzionali, che la stessa avrebbe comportato l’esclusione di molti operatori economici di fatto fiscalmente regolari, esponendoli ad una penalizzazione eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto ad una violazione spesso riconosciuta poi come inesistente.
Infatti, l’ANCE aveva rilevato come l’adeguamento alla normativa comunitaria dovesse essere in ogni caso coordinato ed inserito nel contesto dell’ordinamento tributario italiano (che dà rilevanza probatoria all’atto accertativo solo quando lo stesso assume carattere definitivo, ovvero non più suscettibile di annullamento e/o modifica né dall’Amministrazione finanziaria, né del Giudice tributario).

Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.
Come auspicato dall’ANCE, nel corso dell’iter di conversione in legge del “Decreto Sblocca cantieri” sono state riviste le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., di cui all’art.2477 del codice civile, rispetto a quanto sin’ora stabilito nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (art.379 del D.Lgs. 14/2019).
Come noto, infatti, ai fini della segnalazione relativa alle cd. procedure d’allerta[1], quest’ultimo Provvedimento stabiliva, con efficacia del 16 marzo scorso, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (o del revisore) per le s.r.l. che abbiano superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Fin dalla sua introduzione, la disposizione ha suscitato perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per l’aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni possano compromettere l’affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito.
In tal senso, con la modifica approvata durante l’iter di discussione al Senato del DdL di conversione del cd. “Decreto Sblocca cantieri”, la nomina dell’organo di controllo diventerà obbligatoria nell’ipotesi in cui la società abbia superato, per due esercizi consecutivi (si tratta, ad oggi, delle annualità 2017 e 2018), almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti.
Resta fermo che le predette società a responsabilità limitata devono adeguare lo statuto e l’atto costitutivo, ai fini della nomina dell’organo di controllo, entro nove mesi dall’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa (ossia entro il 16 dicembre 2019).

Le discipline a confronto

 

Nota:
[1] Si tratta di una serie di regole volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori, in una fase antecedente all’intervento del tribunale, con l’ausilio di un organismo ad hoc costituito (Organismo di composizione della crisi – OCRI – art.12 del D.Lgs.14/2019).

 

 

 

 


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