APPALTI PUBBLICI – IL RISPETTO DEI MINIMI TABELLARI VA SEMPRE VERIFICATO, ANCHE SENZA ANOMALIA
(Sentenza Tar Lombardia, Milano, sez. I, 13 maggio 2019, n. 1067)
La stazione appaltante, prima della aggiudicazione, è tenuta a controllare, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia della offerta operata attraverso i meccanismi contemplati all’articolo 97, che i costi della manodopera rappresentati nell’offerta vincitrice non siano inferiori ai minimi salariali retributivi.
Questo il principio ribadito dal Tar Lombardia, Milano, con la sentenza n .1067 del 13 maggio 2019.
L’articolo 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, prescrive che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera (…) Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.
A sua volta, l’articolo 97, comma 5, lett. d), nella parte precettiva cui rinvia l’art. 95, comma 10, dispone che l’offerta deve essere esclusa nel caso in cui il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali di cui all’articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016.
In altri termini, la stazione appaltante, sulla scorta dei dati dichiarati nella offerta vincitrice, è tenuta a verificare, prima di procedere alla aggiudicazione definitiva, la congruità del costo del lavoro ed il rispetto dei valori risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi, al di là ed a prescindere dai presupposti su cui fonda l’articolo 97 (anomalia della offerta).
Tale verifica deve essere effettuata sempre e comunque, ovvero anche nel caso in cui l’offerta vincitrice non risulti anomala, trattandosi di una autonoma condicio causam dans del provvedimento di aggiudicazione (Tar Toscana, sentenza n. 165/2019).
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