SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 161/2006 – PITTURE E VERNICI
SICUREZZA SUL LAVORO – D SICUREZZA SUL LAVORO – D.LGS. N. 161/2006 – PITTURE E VERNICI
Il Decreto Legislativo 27 marzo 2006, n. 161, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100, in attuazione della direttiva 2004/42/CE, determina per le pitture, le vernici e i prodotti per carrozzeria, elencati nell’Allegato I allo stesso decreto, il contenuto massimo di COV (composti organici volatili), ammesso ai fini dell’immissione sul mercato.
Tale decreto, inoltre, fissa al 1° gennaio 2007 la data a partire dalla quale i prodotti elencati possono essere immessi su! mercato solo in presenza di un’etichetta che attesti il rispetto del valore limite del contenuto di COV (Allegato II).
Sono inoltre previsti valori più restrittivi a decorrere dal 1° gennaio 2010.
E’ stato comunque previsto che, per l’intero anno 2007, i prodotti elencati nell’allegato I aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti nell’allegato II possono essere immessi sul mercato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.
E’ importante notare che le prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 161/2006 si applicano ai soli prodotti che devono ancora essere immessi sul mercato, ma non ai prodotti già in possesso delle imprese.
Pertanto le imprese, anche in data successiva al 1° gennaio 2007, possono continuare ad utilizzare pitture e vernici acquistate antecedentemente a tale data.
Per evitare ogni tipo di contestazione, si consiglia di accompagnare, se possibile, le confezioni acquistate prima del 1° gennaio 2007 ceni un documento (fattura o ricevuta o dichiarazione del fornitore) attestante l’acquisto in data antecedente all’entrata in vigore delle prescrizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 161/2006.
Peraltro si segnala che non rientrano nell’Allegato I gli aerosol, applicati a scopo decorativo, funzionale o protettivo sui manufatti edilizi e sulle relative finiture o sugli impianti e sulle strutture connessi a tali manufatti.
I valori limite previsti nell’Allegato II non si applicano ai prodotti elencati nell’Allegato I, utilizzati per il restauro o la manutenzione degli edifici d’epoca, tutelati come beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Chi intende acquistare e utilizzare tali prodotti deve ottenere una preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali competente per il territorio.
L’etichetta deve contenere le indicazioni relative a :
a) il tipo di prodotto, secondo le definizioni contenute nell’Allegato I ed il relativo valore limite previsto nell’Allegato II, espresso in g/l;
b) il contenuto massimo di COV espresso in g/l nel prodotto pronto all’uso.
All’etichettatura provvedono il produttore e chi trasferisce il prodotto da una confezione ad una o più confezioni differenti.
Allegato I
Elenco dei prodotti
1. Pitture e vernici:
a) pitture opache per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) (minore o uguale) 25@60°;
b) pitture lucide per pareti e soffitti interni: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25@60°;
c) pitture per pareti esterne di supporto minerale: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco;
d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica: rivestimenti che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Tali prodotti sono concepiti per i supporti di legno, metallo o plastica; sono inclusi i sottofondi e i rivestimenti intermedi;
e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semiopaca, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi; sono inclusi gli impregnanti opachi per legno, come definiti dalla norma En 927-1 nell’ambito della categoria semistabile, ossia i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici.
f) impregnanti non filmogeni per legno: impregnanti per legno che, secondo la norma En 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5(micron)mm, misurato secondo il metodo 5A della norma Iso 2808:1997;
g) primer: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti; h) primer fissanti: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall’azzurratura;
i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni, concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni (ad esempio, applicazioni quali lo strato di fondo e lo strato di finitura per plastica, lo strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l’alluminio, le finiture anticorrosione, i rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, ovvero prestazioni quali la resistenza ai graffiti, la resistenza alla fiamma e il rispetto delle norme igieniche nell’industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie);
j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni: rivestimenti destinati agli stessi usi delle pitture monocomponenti di cui al punto i), ai quali è aggiunto un secondo componente (per esempio, le ammine terziarie) prima dell’applicazione;
k) pitture multicolori: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione;
l) pitture per effetti decorativi: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati durante la fase di essiccazione.(
omissis
)
Allegato II
Valori limite di contenuto di COV nei prodotti
1. Pitture e vernici
Prodotto
Base
Valore limite espresso in g/l dì prodotto pronto all’uso
A partire dal 1° gennaio 2007
A partire dal 1° gennaio 2010
a) pitture opache per pareti e soffitti interni
BA
75
30
BS
400
30
b) pitture lucide per pareti e soffitti interni
BA
150
100
BS
400
100
c) pitture per pareti esterne di supporto minerale
BA
75
40
BS
450
430
d) pitture per finiture e tamponature da interni /esterni per legno, metallo o plastica
BA
150
130
BS
400
300
e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne /esterne
BA
150
130
BS
500
400
f) impregnanti non filmogeni per legno
BA
150
130
BS
700
700
g) primer
BA
50
30
BS
450
350
h) primer fissanti
BA
50
30
BS
750
750
i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni
BA
140
140
BS
600
500
j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni
BA
140
140
BS
550
500
k) pitture multicolori
BA
150
100
BS
400
100
I) pitture per effetti decorativi
BA
300
200
BS
500
200
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