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12.04.2019 - urbanistica

SCIA SUFFICIENTE PER AUMENTARE LE UNITÀ IMMOBILIARI

Corte di cassazione, sentenza n. 14725/2019

Con questa sentenza la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui per frazionare un appartamento e dividerlo in più unità immobiliari, a patto di non aumentare i volumi e di non incidere sui prospetti dell’edificio, è sufficiente presentare una Scia.
La questione nasce intorno al frazionamento di un appartamento in quattro unità distinte. Tale operazione era stata eseguita senza permesso di costruire, contando sulla validità di una Scia in quanto gli autori dell’intervento avevano qualificato l’operazione come un progetto di risanamento conservativo. Il fatto, che ha portato alla contestazione del reato di abuso edilizio nei confronti di più persone, secondo i giudici della Corte d’Appello veniva considerato al pari di una ristrutturazione, che avrebbe invece richiesto l’ottenimento di un permesso.
La Cassazione ha ribaltato la decisione chiarendo che, anche qualificando l’intervento come ristrutturazione non ci sarebbe stato alcun bisogno del permesso, facendo cadere la contestazione del reato. La decisione della Corte si basa sul fatto che il Testo Unico edilizia, dopo le modifiche introdotte dal Dl 133/2014, il cosiddetto Decreto Sblocca Italia, assoggetta al regime del permesso di costruire soltanto le cosiddette «ristrutturazioni pesanti» che includono variazioni di volumi, modifiche ai prospetti oppure che riguardano modifiche di destinazioni d’uso nei centri storici o della sagoma degli edifici tutelati. In tutti gli altri casi – incluso il frazionamento di un’unità immobiliare in più appartamenti – si ricade nella cosiddetta «ristrutturazione leggera», autorizzabile con semplice Scia.
è possibile che sia stato preso come riferimento il vecchio testo dell’articolo 10 del Dpr 380/2001, che prima dell’intervento del decreto Sblocca Italia qualificava come ristrutturazione pesante anche gli interventi di aumento delle unità immobiliari.
L’altro importante punto segnalato dalla sentenza è che quanto indicato nel Dl 133/2014 ha efficacia retroattiva. Pertanto si rende illegittima la contestazione del reato di “costruzione senza permesso” anche per chi ha realizzato prima del settembre 2014 un intervento simile, che contempla aumento delle unità immobiliari o delle superfici utili, senza richiedere il permesso di costruire.

 

 


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