BENEFICI SUL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE – RICHIESTA DI RIMBORSO PER I CONSUMI DEL PRIMO TRIMESTRE 2019
(Agenzia delle Dogane, nota 25/03/2019, n. 33989/RU)
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del primo trimestre 2019.
La misura del beneficio riconoscibile è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2019.
Per ottenere il rimborso, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione, i soggetti interessati devono presentare la dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti entro il 30 aprile 2019.
Possono usufruire dell’agevolazione gli esercenti l’attività di autotrasporto merci in conto proprio e, pertanto, anche le imprese edili, con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Si ricorda che a partire dal 2016, resta escluso dall’agevolazione il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 utilizzando il Codice Tributo 6740 e indicando come anno di riferimento quello nel quale si effettua la compensazione del credito.
Si ricorda, infine, che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento, non avendo carattere di perentorietà, non impedisce il riconoscimento del rimborso. L’impresa, per recuperare l’agevolazione, potrà presentare l’apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale che decorre dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto.
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