NORME PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
NORME PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA NORME PER LA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
La Regione Lombardia ha emanato la legge 11 dicembre 2006 n. 24 recante Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.
La legge è stata concepita come un provvedimento organico contro l’inquinamento atmosferico, riguardante tutti gli aspetti coinvolti: energia, traffico, riscaldamenti, agricoltura, ricerca e innovazione tecnologica.
Le finalità della legge sono:
– migliorare la qualità dell’aria, per la protezione della salute e dell’ambiente;
– promuovere il monitoraggio dell’uso razionale dell’energia, nonché la maggior produzione di energia da fonti rinnovabili e favorire la ricerca e l’innovazione in tali settori;
– potenziare il trasporto pubblico locale;
– promuovere iniziative per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
– assicurare formazione e informazione sulla qualità dell’aria.
La legge, all’art. 2, stabilisce che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approvi un documento di indirizzi contenente obiettivi, programmi, stima dei fabbisogni finanziari per la riduzione delle emissioni in atmosfera, il miglioramento della qualità dell’aria e l’incremento di efficienza del sistema energetico regionale, nonché il sistema di monitoraggio e di valutazione.
Sulla base di tale documento di indirizzi, la Giunta regionale approva un programma regionale di interventi per la qualità dell’aria di durata triennale, aggiornabile con frequenza annuale che, tra l’altro:
– individua le zone del territorio regionale in base alla qualità dell’aria;
– sviluppa piani di azione contenenti le misure strutturali e la relativa dotazione finanziaria.
Il programma prevede fasi di attuazione in raccordo con quanto annualmente stabilito dal documento di programmazione economico-finanziario regionale.
Viene istituito un Tavolo permanente di consultazione con gli enti locali, associazioni, sistema delle imprese e parti sociali.
Considerata la dimensione interregionale padana dell’inquinamento dell’aria, la Regione promuove con le altre Regioni del bacino padano, le Province autonome e le Regioni europee confinanti, nonché con lo Stato e l’Unione Europea (art. 3):
– iniziative normative coordinate;
– studi e ricerche sull’inquinamento dell’atmosfera e sulle misure per la sua riduzione;
– accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala del bacino del Po e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie.
L’ARPA esercita le funzioni di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria. Verrà verificato il rispetto delle prescrizioni per gli impianti industriali, di pubblica utilità e di produzione di energia, controllando, in particolare, la conformità delle tecnologie adottate e la corretta gestione degli impianti (artt. 4 e 8).
La Giunta regionale, tra l’altro, (art. 9):
– detta le modalità per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione;
– detta disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici;
– definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e dei generatori di vapore ad uso civile;
– disciplina l’installazione di impianti di riscaldamento centralizzati a combustione autonoma e la diffusione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione del calore;
– promuove la diffusione di sistemi di alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli edifici, di metodologie costruttive di bioedilizia, nonché di sistemi di filtraggio delle emissioni degli impianti termici.
Vengono poste limitazioni all’utilizzo di olio combustibile e di carbone negli impianti termici civili. Viene favorita l’installazione negli edifici di apparecchiature elettriche ad elevata efficienza energetica.
Con particolare riferimento alla certificazione e diagnosi energetica (art. 25), ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del d. lgs. 192/2005 la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge in oggetto, le modalità applicative concernenti la certificazione energetica degli edifici, le caratteristiche termofisiche minime dell’involucro edilizio ed i valori di energia primaria per il soddisfacimento del fabbisogno energetico degli edifici tenendo conto di alcuni parametri indicati.
E’ fatta salva la facoltà dei Comuni di indicare prescrizioni aggiuntive, anche mediante riduzione degli oneri di urbanizzazione o altre forme di incentivazione ai sensi della legge regionale 12/2005.
La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per accreditare i tecnici all’esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica.
Quanto alle misure per la limitazione del traffico veicolare (art. 13), esse sono stabilite dalla Giunta regionale in base ai seguenti aspetti:
– stato e qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche;
– graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
Si riserva tuttavia la conferma o l’esclusione di dette misure con provvedimento annuale della Giunta, che sarà ogni volta sottoposto all’approvazione del Consiglio.
Sono esclusi dalle limitazioni:
– i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali, i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri;
– i veicoli dotati di impianto alimentato a gas naturale o GPL, anche non esclusivo, di fabbrica o di successiva installazione;
– i veicoli alimentati a gasolio (Euro 4 con filtro antiparticolato) dotati di efficienti sistemi di abbattimento delle polveri sottili, di fabbrica o di successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
– i veicoli storici, purchè in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;
– altre tipologie di veicoli a basso impatto ambientale o abbinati a sistemi di abbattimento degli inquinanti;
– le moto e i ciclomotori a quattro tempi;
i trattori e le macchine agricole.
Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico con frequenza annuale tutti i veicoli a motore, ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci.
In base all’art. 22 dal 1° luglio 2007 sarà limitata la circolazione di tutti i veicoli a motore alimentati a benzina o gasolio che non rispettano le normative CEE, cioè sprovvisti di marmitta catalitica, così come i ciclomotori e moto come da tabella:
– veicoli di categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t, non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti pre EURO 1);
– veicoli di categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti pre EURO 1);
– veicoli a due e tre ruote di categoria L1, L2, L3, L4, L5 non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti pre EURO 1).
Dal 1° ottobre 2007 sono limitati la circolazione e l’utilizzo di tutti i veicoli non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e direttive successive (veicoli detti pre EURO 1).
Dal 1° ottobre 2008 sono limitati la circolazione e l’utilizzo dei veicoli alimentati a gasolio, omologati veicoli classificati EURO 1.
All’art. 27 sono previste specifiche sanzioni per chi non osserverà le varie disposizioni.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla legge 11/12/06 n. 24 pubblicata sul 1° Suppl. Ord. al BURL del 13/12/06.
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