27.01.2007 - trasporti

CRONOTACHIGRAFO DIGITALE – TERMINE DEL REGIME TRANSITORIO AL 31 DICEMBRE 2006

CRONOTACHIGRAFO DIGITALE – TERMINE DEL REGIME TRANSITORIO CRONOTACHIGRAFO DIGITALE – TERMINE DEL REGIME TRANSITORIO AL 31 DICEMBRE 2006

Causa i ritardi registrati nelle autorizzazioni delle officine abilitate alla taratura dei tachigrafi digitali, in Italia è stato previsto un regime transitorio per l’utilizzo degli autoveicoli muniti di tachigrafo digitale non calibrato.
Detto periodo è stato riconosciuto anche con circolare 3 agosto 2006 del Ministero dello Sviluppo Economico, che manifesta “l’esigenza di disciplinare e limitare al più breve arco temporale possibile il periodo transitorio, che non dovrà comunque eccedere la fine del corrente anno, in relazione all’esigenza di favorire la rapida attivazione di una completa rete sul territorio nazionale e la conseguente. tempestiva, piena entrata a regime della nuova disciplina entro il predetto termine”.
Le officine ed i centri tecnici autorizzati alla taratura dell’apparecchio hanno ormai superato quota 130. I loro riferimenti sono verificabili sul sito dell’Unioncamere, al link sotto riportato:
Le stesse Autorità competenti (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dei Trasporti, Ministero del Lavoro, Polizia Stradale, Unioncamere), contattate per le vie brevi, hanno assicurato che con la fine del corrente anno andrà a regime la disciplina normativa del tachigrafo digitale, che prevede:
– la taratura dell’apparecchio entro 15 giorni dall’immatricolazione;
– l’obbligo di utilizzare detto apparecchio con le apposite carte tachigrafiche;
– l’obbligo di scaricare (o meglio copiare – ndr. ) i dati in esso registrati, entro 21 giorni da parte dell’autista ed entro 3 mesi da parte dell’impresa, per renderli disponibili agli organi di controllo per la verifica in azienda della normativa sociale in materia di circolazione stradale;
– l’obbligo di conservazione dei dati, anche su supporto informatico esterno, per almeno un anno, avendo cura di predisporre almeno un ‘ulteriore copia di salvataggio.
Stante quanto sopra, si suggerisce a tutte le imprese che hanno acquistato veicoli muniti di apparecchi digitali, di farli tarare prima possibile, onde evitare il probabile affollamento nelle officine a fine anno, e di richiedere per tempo il rilascio delle carte tachigrafiche alla Camera di Commercio di propria competenza, al fine di non incorrere nelle sanzioni che le forze dell’ordine applicheranno con l’inizio del nuovo anno per apparecchio non funzionante (che ai sensi dell’articolo 179 del codice della strada prevede il pagamento di una pena pecuniaria superiore a 680 euro e la sospensione della patente del conducente da 15 giorni a 3 mesi).


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