RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – ANNO 2006
RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – ANNO 2006 RECUPERO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – ANNO 2006
Con una nota del 27 Dicembre 2006, l’Agenzia delle Dogane ha dettato le prime istruzioni applicative per il recupero delle accise sul gasolio per autotrazione, consumato nel 2006. L’Agenzia fa sapere che, a seguito dell’ultimo aumento deciso dal Decreto Legge 262/2006, per effetto del quale l’accisa è passata da 413 a 416 /1.000 litri di gasolio, gli autotrasportatori potranno recuperare i seguenti importi:
– euro 9,78609/1.000 litri di gasolio, per i consumi effettuati tra il 1 Gennaio ed il 2 Ottobre 2006;
– euro 12,78609/1.000 litri di gasolio, per i consumi effettuati tra il 3 Ottobre ed il 31 Dicembre 2006.
Nel modello di dichiarazione (non ancora disponibile) le imprese saranno chiamate a specificare il quantitativo di gasolio consumato in ognuno dei periodi appena indicati, il quale andrà poi moltiplicato per la misura del rimborso riferita al medesimo periodo.
La domanda potrà essere presentata fino al prossimo 30 Giugno utilizzando la modulistica ed il software una volta che questi verranno resi disponibili dall’Agenzia delle Dogane.
Sempre nella nota in commento, è stato ricordato che:
– per quanto concerne il trasporto merci, il rimborso può essere chiesto per il gasolio consumato con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton;
– nel caso in cui le imprese scelgano di utilizzare il credito riconosciuto in compensazione, detta compensazione dovrà avvenire entro l’anno solare in cui è sorto il credito e, quindi, non oltre il mese di dicembre 2007.
È comunque possibile chiedere la restituzione delle somme non compensate presentando apposita domanda all’Ufficio delle dogane competente per territorio entro il 30 Giugno 2008.
Si ricorda infine che per fruire dell’agevolazione con il modello F24:
– il codice tributo da indicare è il 6740
– i consumi devono comprovarsi esclusivamente tramite fatture di acquisto
– l’ammissione al beneficio ottenuta attraverso dichiarazioni false, espone il dichiarante a conseguenze di carattere penale e lo fa decadere dal rimborso precedentemente ottenuto.
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