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23.02.2019 - tributi

DETRAZIONI PER LAVORI CONDOMINIALI: IN SCADENZA AL 28 FEBBRAIO

Scade il 28 febbraio prossimo il termine per la trasmissione, da parte degli amministratori di condominio, dei dati inerenti gli interventi di ristrutturazione (inclusi i lavori antisismici) e riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali, per le spese sostenute nel 2018.
Tale comunicazione va fatta in attuazione degli obblighi previsti dal DM del MEF del 1° dicembre 2016.
Con il Provvedimento n. 28213 del 6 febbraio 2019 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate vengono modificate le specifiche tecniche relative a tali comunicazioni già disciplinate dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.19969 del 27 gennaio 2017 e n.30383 del 6 febbraio 2018.
Si ricorda che il Decreto del MEF, sopra citato, all’art. 2 ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, di una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali, nonché l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare tali spazi.
Tale comunicazione, necessaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno e deve indicare le quote di spesa imputate ad ogni singolo condomino.
Si segnala che nell’allegato al Provvedimento che descrive le “Modalità di Compilazione per la trasmissione delle comunicazioni delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni e relative cessioni (dal 2018)” c’è una parte specificamente dedicata alla sezione “Cessione del Credito”.
Questa parte esemplifica le varie ipotesi di cessione del credito da parte del condomino a fornitori o a soggetti collegati all’intervento, sia in caso di pagamento interamente corrisposto, che in caso di pagamento parziale.

 


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