MINISTERO DEL LAVORO – DURATA CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ – CAMBIO DI APPALTO – INTERPELLO N. 1/2019
il Ministero del Lavoro, con risposta ad istanza di interpello n. 1/19, ha fornito chiarimenti in merito ai criteri adottati per il conteggio della durata massima del trattamento di integrazione salariale straordinario per la causale di contratto di solidarietà nell’ipotesi di cambio di appalto.
In particolare, l’istanza avanzata riguarda la possibilità, per l’impresa subentrante, nel caso di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, di conteggiare ex novo il limite massimo nel quinquennio mobile, riferito all’unità produttiva ceduta, senza quindi computare i periodi di trattamento già usufruiti dall’azienda uscente.
Al riguardo, il Ministero precisa che l’art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 148/15 prevede, per il contratto di solidarietà, una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (per espressa previsione di legge il settore dell’edilizia è escluso invece dal principio derogatorio che consente per tale causale di poter raggiungere il limite massimo di 36 mesi).
Nello specifico, è stato chiarito che per quinquennio mobile si deve intendere un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per la singola unità produttiva.
Premesso quanto sopra, con l’allegato interpello il Ministero del Lavoro ha chiarito che, qualora intervenga una successione nell’appalto, nell’ambito di un’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l’azienda subentrante a seguito del cambio di appalto, fermo restando l’obbligo di richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva, beneficia di un nuovo conteggio, senza tenere conto dei mesi di CIGO o CIGS fruiti dall’impresa cedete.
Ad integrazione, il Dicastero ha confermato, inoltre, che il requisito dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro che i lavoratori devono aver maturato presso l’unità produttiva (requisito per accedere agli ammortizzatori sociali previsto dall’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 148/15) nel caso di cambio di appalto, si calcola tenendo conto anche dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.
Ministero del Lavoro – Interpello n. 1/2019
Oggetto: Istanza interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Durata del contratto di solidarietà in occasione di subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto.
Le Associazioni Agens, ANCP e le Organizzazioni sindacali nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, SLM Fast Confsal e UGL TAF, hanno presentato congiuntamente istanza di interpello in ordine alla durata del trattamento di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modificazioni.
In particolare, gli istanti chiedono se, in occasione di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, l’impresa subentrante possa accedere all’ammortizzatore sociale in esame per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa subentrante, del tutto distinto da quello fin ad allora utilizzato dall’azienda uscente.
Il quesito in esame attiene pertanto alla possibilità che il limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all’unità produttiva ceduta, possa essere conteggiato ex novo con riferimento all’azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già usufruiti dall’azienda uscente.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relativo alla causale del contratto di solidarietà, prevede che in tale ipotesi il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Tale durata, alle condizioni del successivo comma 5, può raggiungere i 36 mesi nel quinquennio mobile.
Con la circolare n. 17/2017 questo Ministero ha chiarito che per quinquennio mobile si deve intendere un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per la singola unità produttiva.
Qualora intervenga una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l’azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. In tale evenienza si ritiene che il conteggio dei mesi di CIGO o CIGS fruiti sia riferito esclusivamente all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate.
In proposito, è utile ricordare che l’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevede che, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”. Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che nell’ipotesi di cambio appalto nei confronti dei lavoratori transitati al nuovo datore di lavoro, i 90 giorni si calcolano tenendo anche conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.
Tenuto anche conto che la finalità delle disposizioni in esame è quella di assicurare misure di sostegno in caso di eccedenze di personale, si evince come il legislatore abbia inteso affermare il principio secondo cui il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente.
Si può quindi concludere, in relazione al quesito in esame, che in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 cominci a decorrere ex novo per l’azienda subentrante.
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