INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER LE COSTRUZIONI ISA – APPROVAZIONE DEI MODELLI DA PRESENTARE NEL 2019
È on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello per l’applicazione dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale per le costruzioni ISA (AG69U) che sarà parte della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2019, per il periodo d’imposta 2018.
Con il Provvedimento Prot. n. 23721 del 30 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli (e relative istruzioni) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di sintetici di affidabilità fiscale che dovranno essere compilati dai contribuenti che, nel 2018, hanno esercitato una delle attività per le quali risultano approvati gli Isa [1].
I modelli, che sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dovranno essere trasmessi in via telematica insieme alla dichiarazione dei redditi via Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario incaricato secondo le specifiche che saranno approvate con apposito provvedimento.
Il medesimo provvedimento stabilisce, inoltre, che i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli Isa per il 2019 sono quelli indicati nei decreti del MEF del 23 marzo e del 28 dicembre 2018, a cui si aggiungeranno quelli già a disposizione dell’Agenzia che, se significativi, saranno richiesti per la relativa applicazione.
Tali dati, per quanto riguarda l’ISA AG69U, sono inerenti alle:
■ operazioni con applicazione del reverse charge (ai sensi dell’art. 17, comma 6, lett. a) del DPR 633/1972) (euro);
■ ritenute operate ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 78/2010[2] all’atto dell’accredito dei pagamenti per i bonifici relativi ad interventi sul patrimonio edilizio (euro).
Si ricorda che gli ISA, istituiti dall’art. 9-bis, co. 1 del D.L. 50/2017 [3] (cd. “Manovra correttiva” convertita con modificazioni nella legge n.96/2017), sono stati ideati per superare la logica dell’accertamento presuntivo e favorire l’adeguamento spontaneo dei contribuenti, attribuendo loro forme di premialità al raggiungimento di determinati livelli di “affidabilità fiscale”.
Gli indici sono stati elaborati attraverso un’analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta e costituiscono una sintesi di indicatori elementari che servono per verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. Più sarà elevato il valore dell’indice (da 1 a 10) raggiunto dal contribuente, più quest’ultimo avrà diritto al riconoscimento di premialità, tra le quali l’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti fiscali, l’esclusione da alcuni tipi di accertamento ed una riduzione del periodo di accertabilità [4].
La versione definitiva dell’ISA per le costruzioni (AG69U) ha recepito le osservazioni formulate dall’ANCE, in merito ad alcuni aspetti critici legati, in particolare, all’opportunità di diversificare le imprese che svolgono attività di nuova costruzione da quelle operanti nel comparto del recupero dell’esistente, alla necessità di valutare quegli oneri che caratterizzano il settore delle costruzioni sul piano della formazione, della sicurezza e degli aspetti finanziari (es. fisiologico indebitamento, criticità derivanti dai ritardati pagamenti delle P.A. committenti e dall’operatività di meccanismi quali lo split payment ed il reverse charge).
Coerentemente con queste valutazioni, il 30 gennaio scorso è stato approvato anche il Provvedimento Prot. n. 23723/2019 che conferma, quanto già deciso il 6 dicembre 2018 dalla Commissione degli esperti, in merito all’opportunità di sottoporre a revisione anticipata al 2019 gli ISA per le costruzioni, al fine di valutare meglio l’effettiva incidenza di meccanismi, quali lo split payment ed il reverse charge, sul valore degli indicatori che influiscono sul grado di affidabilità fiscale delle imprese del settore.
Note:
[1] Cfr. i DM del 23 marzo e il DM del 28 dicembre 2018 del MEF.
[2] Si tratta della ritenuta dell’8%, operata da Banche e Poste Italiane, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per i quali spetta la detrazione d’imposta in caso di lavori di ristrutturazione o risparmio energetico.
[3] Il suddetto comma ha abrogato l’art. 7 bis del DL 193/2016 originariamente istitutivo degli Isa.
[4] Ai sensi del co. 11 dell’art. 9 bis del DL 50/2017.
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