APPALTI PUBBLICI – IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE DELL’AGGIUDICATARIA E AD ESTRARNE COPIA PREVALE SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
APPALTI PUBBLICI – IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE DELL’AGGIUDICATARIA E AD ESTRARNE COPIA PREVALE SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA APPALTI PUBBLICI – IL DIRITTO AD ACCEDERE ALLA DOCUMENTAZIONE DELL’AGGIUDICATARIA E AD ESTRARNE COPIA PREVALE SUL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
(T.A.R. Lazio, Sez. III del 20/03/2006 n. 2212)
E’ principio consolidato nella giurisprudenza che il concorrente ad una gara pubblica vanta un interesse qualificato all’accesso agli atti della procedura, a fronte del quale non può essergli opposto il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti, atteso che con l’ammissione alla gara la documentazione prodotta e l’offerta tecnico-progettuale presentata fuoriescono dalla sfera di dominio riservato della singola impresa per formare oggetto di valutazione comparativa.
Del resto, il problema relativo allo stabilire se il diritto alla riservatezza dei terzi costituisca, o meno, un ostacolo invalicabile all’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è già stato risolto dall’Adunanza plenaria e dalla successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato nel senso che l’interesse alla riservatezza recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse. Ciò premesso, ritiene il Collegio di non seguire l’orientamento del Consiglio di Stato che limita l’accesso ai documenti di gara inerenti la sfera dell’aggiudicataria alla sola visione ma quello che lo estende all’estrazione di copia degli stessi. Tale secondo arresto prende le mosse dal dato letterale dell’art. 25, primo comma, L. n. 241 del 1990, nel testo antecedente la riforma introdotta dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15 (non ancora entrata in vigore) il quale, nello stabilire che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti dalla presente legge», prevede l’esame e l’estrazione di copia come modalità congiunte dell’esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta.
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